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Consultazione 2010/33: Revisione totale dell'ordinanza concernente la qualità del latte (in futuro: ordinanza sul controllo del latte) / modifica dell'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella produzione lattiera · 5 pagine
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Ordinanza sul controllo del latte (OCL)
del
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 10 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
a. l’igiene nella produzione lattiera;
b. il controllo dell’igiene del latte.
Art. 2 Prescrizioni tecniche
1Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) emana prescrizioni tecniche riguardanti l’igiene nella produzione lattiera, in particolare il foraggiamento, la detenzione e la salute degli animali, le esigenze concernenti il latte, la produzione, il trattamento e l’immagazzinamento del latte, la pulizia e la disinfezione nonché gli edifici, gli impianti e le attrezzature.
2In esse il DFE tiene conto delle direttive e delle norme riconosciute internazionalmente nonché delle esigenze da soddisfare per preservare la capacità d’esportazione del latte e dei latticini.
Art. 3 Responsabilità
1I produttori di latte (produttori) sono responsabili di una produzione igienica del latte. Essi assicurano l’osservanza delle prescrizioni riguardanti l’igiene secondo l’articolo 2 capoverso 1 e l’impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conformemente all’uso previsto.
2Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori del latte (valorizzatori) (organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori) sono responsabili dell’esecuzione, del coordinamento e dello sviluppo del controllo del latte nonché della sua vigilanza.