Progetto
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 40 pagine
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Art. 83 Contributi federali
1L’UFSPO può attribuire contributi alla costruzione o al rinnovamento di un impianto sportivo se:
a. esso è inserito nel catalogo CISIN;
b. la gestione dell’impianto e in particolare il finanziamento dello stesso inclusa la manutenzione corrente e periodica sono assicurati a lungo termine da un ente responsabile di diritto pubblico, privato o misto;
c. l’utilizzazione dell’impianto per attività sportive di importanza nazionale è garantito tramite contratti fra l’ente responsabile e le relative federazioni sportive nazionali o organizzatori di manifestazioni sportive;
d. tenendo conto di eventuali contributi federali il finanziamento del progetto è assicurato.
2I contributi ammontano ad un massimo del 45 per cento dei costi computabili.
3L’ammontare dei contributi e le priorità da dare in caso di più richieste di finanziamento vengono stabilite sulla base dei seguenti criteri:
a. ammontare dei crediti autorizzati;
b. importanza del progetto per lo sport svizzero;
c. qualità, grado di avanzamento e probabilità di realizzazione del progetto;
d. uso previsto per manifestazioni di importanza nazionale;
e. investimenti globali generati a favore dello sport e ulteriori effetti della decisione.
Art. 84 Costi computabili
1Vengono considerati come computabili i costi in relazione diretta con la costruzione o con il risanamento dell’impianto. Fra di essi rientrano in particolare i costi per:
a. progettazione;
b. misure edilizie;
c. acquisto di attrezzature adeguate indispensabili.
2Non sono considerati costi computabili quelli per:
a. acquisto del terreno;
b. studi e accertamenti preventivi;
c. misure non indispensabili per la realizzazione del progetto;
d. indennizzi alle autorità e interessi per i crediti per la costruzione;
e. misure che rispetto ad altri interventi realizzabili sono esagerate o inadeguate.