Progetto

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 40 pagine

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Art. 83 Contributi federali

1L’UFSPO può attribuire contributi alla costruzione o al rinnovamento di un impianto sportivo se:

a. esso è inserito nel catalogo CISIN;

b. la gestione dell’impianto e in particolare il finanziamento dello stesso inclusa la manutenzione corrente e periodica sono assicurati a lungo termine da un ente responsabile di diritto pubblico, privato o misto;

c. l’utilizzazione dell’impianto per attività sportive di importanza nazionale è garantito tramite contratti fra l’ente responsabile e le relative federazioni sportive nazionali o organizzatori di manifestazioni sportive;

d. tenendo conto di eventuali contributi federali il finanziamento del progetto è assicurato.

2I contributi ammontano ad un massimo del 45 per cento dei costi computabili.

3L’ammontare dei contributi e le priorità da dare in caso di più richieste di finanziamento vengono stabilite sulla base dei seguenti criteri:

a. ammontare dei crediti autorizzati;

b. importanza del progetto per lo sport svizzero;

c. qualità, grado di avanzamento e probabilità di realizzazione del progetto;

d. uso previsto per manifestazioni di importanza nazionale;

e. investimenti globali generati a favore dello sport e ulteriori effetti della decisione.

Art. 84 Costi computabili

1Vengono considerati come computabili i costi in relazione diretta con la costruzione o con il risanamento dell’impianto. Fra di essi rientrano in particolare i costi per:

a. progettazione;

b. misure edilizie;

c. acquisto di attrezzature adeguate indispensabili.

2Non sono considerati costi computabili quelli per:

a. acquisto del terreno;

b. studi e accertamenti preventivi;

c. misure non indispensabili per la realizzazione del progetto;

d. indennizzi alle autorità e interessi per i crediti per la costruzione;

e. misure che rispetto ad altri interventi realizzabili sono esagerate o inadeguate.