Progetto
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 40 pagine
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Art. 82 Importanza nazionale
A un impianto sportivo viene attribuita importanza nazionale se:
a. è comprovato e documentato che una o più federazioni sportive hanno biso-
gno dell’impianto per lo svolgimento di attività sportive di importanza nazionale;
b. non ci sono alternative valide per lo svolgimento di attività sportive di im-
portanza nazionale delle relative federazioni;
c. l’impianto è sufficiente per i bisogni delle federazioni sportive nazionali in-
teressate;
d. l’impianto risponde ai regolamenti delle relative federazioni nazionali ed
internazionali e dispone di un numero sufficiente di locali accessori inclusi quelli per l’alloggio e il vitto, che ne consentono l’utilizzazione anche a chi proviene da ragionevole distanza;
e. in quanto impianto di gara di importanza nazionale soddisfa tutte le esigen-
ze per lo svolgimento di competizioni internazionali come previsto dalle direttive delle federazioni nazionali ed internazionali, in particolare per quel che riguarda le infrastrutture per gli spettatori;
f. è garantito il collegamento con una rete di trasporti pubblici adeguata;
g. esso viene utilizzato conformemente allo scopo, si tengono in grande consi-
derazione gli aspetti urbanistici ed ecologici degli spazi pubblici e tutti gli spazi sono realizzati e curati lasciandoli per quanto possibile al naturale, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la sua destinazione a impianto sportivo;
h. nelle nuove costruzioni e nei risanamenti si rispettano gli standard più avan-
zati dal punto di vista dell’edilizia e dei consumi di energia e risorse e si attribuisce importanza ad un’edilizia funzionale, architettonicamente valida e economica;
i. sono rispettate le disposizioni sulla protezione della natura e del paesaggio e
si tengono in considerazione gli obiettivi perseguiti dalla Concezione «Paesaggio svizzero» soprattutto se;
1. riducono al minimo danni e oneri derivanti da costruzione e gestione dell’impianto e danni e oneri possano essere sanati nei limiti del possibile sulla base del principio di causalità;
2. gli utilizzatori degli impianti sono invogliati ad un uso il più possibile rispettoso della natura e del paesaggio;
3. si evitano le opere di urbanizzazione con mezzi meccanici nell’ambito di paesaggi particolarmente degni di tutela;
j. si considerano nel rispetto delle norme legali vigenti le esigenze di chi soffre
di un andicap.