Progetto

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 40 pagine

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Art. 82 Importanza nazionale

A un impianto sportivo viene attribuita importanza nazionale se:

a. è comprovato e documentato che una o più federazioni sportive hanno biso-

gno dell’impianto per lo svolgimento di attività sportive di importanza nazionale;

b. non ci sono alternative valide per lo svolgimento di attività sportive di im-

portanza nazionale delle relative federazioni;

c. l’impianto è sufficiente per i bisogni delle federazioni sportive nazionali in-

teressate;

d. l’impianto risponde ai regolamenti delle relative federazioni nazionali ed

internazionali e dispone di un numero sufficiente di locali accessori inclusi quelli per l’alloggio e il vitto, che ne consentono l’utilizzazione anche a chi proviene da ragionevole distanza;

e. in quanto impianto di gara di importanza nazionale soddisfa tutte le esigen-

ze per lo svolgimento di competizioni internazionali come previsto dalle direttive delle federazioni nazionali ed internazionali, in particolare per quel che riguarda le infrastrutture per gli spettatori;

f. è garantito il collegamento con una rete di trasporti pubblici adeguata;

g. esso viene utilizzato conformemente allo scopo, si tengono in grande consi-

derazione gli aspetti urbanistici ed ecologici degli spazi pubblici e tutti gli spazi sono realizzati e curati lasciandoli per quanto possibile al naturale, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la sua destinazione a impianto sportivo;

h. nelle nuove costruzioni e nei risanamenti si rispettano gli standard più avan-

zati dal punto di vista dell’edilizia e dei consumi di energia e risorse e si attribuisce importanza ad un’edilizia funzionale, architettonicamente valida e economica;

i. sono rispettate le disposizioni sulla protezione della natura e del paesaggio e

si tengono in considerazione gli obiettivi perseguiti dalla Concezione «Paesaggio svizzero» soprattutto se;

1. riducono al minimo danni e oneri derivanti da costruzione e gestione dell’impianto e danni e oneri possano essere sanati nei limiti del possibile sulla base del principio di causalità;

2. gli utilizzatori degli impianti sono invogliati ad un uso il più possibile rispettoso della natura e del paesaggio;

3. si evitano le opere di urbanizzazione con mezzi meccanici nell’ambito di paesaggi particolarmente degni di tutela;

j. si considerano nel rispetto delle norme legali vigenti le esigenze di chi soffre

di un andicap.