Progetto
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 40 pagine
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3Se nei corsi di formazione e perfezionamento vengono impiegati oltre a quelli prescritti uno o più esperti ESA, l’UFSPO versa agli organizzatori un forfait aggiuntivo pari a 100 franchi per giorno di corso.
4L‘UFSPO stabilisce i contributi nel caso concreto, considerando in particolare la frequenza delle offerte di corsi ESA nelle singole regioni o discipline sportive.
Art. 77 Pianificazione delle offerte di formazione e perfezionamento
1Rispettando le prescrizioni dell’UFSPO gli organizzatori secondo inviano allo stesso la pianificazione di tutti i corsi di formazione e perfezionamento che intendono svolgere. L’UFSPO autorizza le offerte.
2Lo svolgimento di altri corsi deve essere autorizzato preventivamente dall’UFSPO. L’UFSPO deve essere informato se un corso viene disdetto.
Art. 78 Richiesta di pagamento e conteggio
1L’organizzatore di un corso di formazione e perfezionamento almeno 30 giorni prima dell’inizio dello stesso presenta all’UFSPO una richiesta di autorizzazione.
2Deve inviare all’UFSPO il conteggio del corso di formazione e perfezionamento non più tardi di 30 giorni dalla fine dello stesso.
3L‘UFSPO controlla i conteggi e dispone il versamento dei contributi.
4Se il conteggio viene inoltrato in ritardo, ma comunque entro 60 giorni dall’ultimo corso o campo autorizzato l’UFSPO può decurtare i contributi. I conteggi inoltrati più tardi non danno alcun diritto al versamento di contributi.
Art. 79 Pagamento dei contributi
I contributi vengono versati esclusivamente su un conto bancario o postale svizzero dell’organizzatore dei corsi di formazione e perfezionamento.
Art. 80 Finanziamento dei corsi dell‘UFSPO
L‘UFSPO finanzia i corsi della formazione dei quadri ESA che organizza in prima persona. Ai partecipanti si possono chiedere contributi alle spese di partecipazione.
Art. 81 Stampati, materiale didattico, e distintivi
La Confederazione può mettere a disposizione stampati, materiale didattico e distintivi. L‘UFSPO stabilisce la quota di partecipazione alle spese a carico di quanti ricevono stampati, materiale didattico e distintivi.
Capitolo 4: Impianti sportivi di importanza nazionale
(art. 42 - 44 OPSpo)