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Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 40 pagine
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Capitolo 5: Contributi a manifestazioni e congressi sportivi internazionali
(art. 73 OPSpo)
Art. 85
1Sono considerati contributi computabili ai sensi dell’articolo 73 capoverso 3 OP-Spo le seguenti prestazioni di Cantoni e Comuni:
a. aiuti finanziari sotto forma di contributi in contanti;
b. contributi provenienti dai fondi Sport – Toto o della Lotteria;
c. forniture di beni e servizi a prezzo di mercato per i quali non sussiste alcuna pretesa giuridica.
2Non possono essere computate le prestazioni pubbliche che Cantoni e Comuni sono tenuti a fornire per legge, come servizio di polizia, allacciamenti e raccolta rifiuti, procedura di autorizzazione, compiti amministrativi generali, anche se nel caso concreto si rinuncia alle relative tasse ed emolumenti
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 86 Abrogazione del diritto anteriore
Sono abrogate le seguenti ordinanze:
1. Ordinanza del DDPS del 13 novembre 19965 concernente la Commissione federale dello sport;
2. Ordinanza del DDPS del 21 gennaio 19926 che regola le indennità dei corsi delle federazioni di ginnastica e sport e altre organizzazioni sportive;
3. Ordinanza del DDPS del 31 ottobre 20017 sui prodotti e sui metodi dopanti;
4. Ordinanza del DDPS del 7 novembre 20028 concernente Gioventù+Sport;
5. Ordinanza del DDPS del 15 dicembre 19989 concernente le prestazioni della Confederazione a favore dello sport per gli anziani;
6. Ordinanza dell’11 gennaio 198910 concernente l’attribuzione di sussidi all’Associazione Olimpica Svizzera, alle federazioni sportive e ad altre organizzazioni sportive.
Art. 87 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ….
5 AS 1996 3102
6 AS 1992 494
7 AS 2001 3319
8 AS 2002 4040
9 AS 1999 587
10 AS 1989 193