Progetto

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 40 pagine

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Art. 74 Perfezionamento

1Il perfezionamento degli esperti ESA si svolge nel quadro di moduli specifici.

2Per rinnovare il riconoscimento gli esperti ESA devono frequentare a scadenze regolari il perfezionamento.

3Il riconoscimento è valido fino alla fine del secondo anno successivo alla sua consegna o all’ultimo perfezionamento svolto.

4L‘UFSPO si occupa dei moduli del perfezionamento degli esperti. Può incaricare dello svolgimento i Cantoni o federazioni sportive o giovanili.

5I singoli moduli del perfezionamento degli esperti durano massimo tre giorni.

Art. 75 Ammissione alla formazione e al perfezionamento

1Vengono ammessi alla formazione i monitori ESA che:

a. soddisfano i presupposti riportati nell’articolo 71;

b. sono raccomandati da un organizzatore della formazione e del perfezionamento dei monitori ESA;

c. svolgono regolarmente l‘attività di monitori ESA.

2Sono ammessi al perfezionamento esperti ESA che soddisfano i presupposti dell’articolo 71. L’ammissione può essere negata a quanti non possono comprovare un’attività pratica nel campo della formazione.

3A persone che dispongono di esperienza come monitori equivalente alla formazione ESA l‘UFSPO può proporre corsi per esperti in forma abbreviata.

4L’ufficio può chiedere ai rispettivi organizzatori dei corsi per monitori ESA di provare l’effettivo bisogno di formare come esperti un certo numero di monitori ESA.

Sezione 4: Contributi e procedura

(art. 32 cpv. 3 OPSpo)

Art. 76 Contributi ai corsi di formazione e di perfezionamento

1Nel quadro dei crediti approvati l‘UFSPO versa agli organizzatori di corsi di formazione e perfezionamento un contributo forfetario se:

a. il corso è stato tempestivamente annunciato ed approvato prima dell’inizio;

b. nel corso si trattano i contenuti richiesti e si rispettano le condizioni per l’ammissione dei partecipanti;

c. concluso il corso l’organizzatore ha provveduto a inoltrare i documenti per il conteggio nel rispetto dei termini

2Il contributo forfetario ammonta a massimo 50 franchi per giorno di corso e partecipante.