Progetto
Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del…
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 31 agosto 19831 sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2
2Se l’assicurato ha esercitato da ultimo un’occupazione a tempo pieno, è considerato giorno lavorativo intero perso ogni giorno durante il quale l’assicurato è totalmente disoccupato e per il quale ha adempiuto le prescrizioni di controllo.
Art. 6 cpv. 1-1tere 3
1Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del caso, con un motivo di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI, devono compiere un periodo di attesa di 120 giorni.
1bisGli assicurati di cui al capoverso 1 che, dopo aver terminato la scuola dell’obbligo, si mettono a disposizione dell’ufficio di collocamento possono partecipare a un semestre di motivazione secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI durante il periodo di attesa di cui al capoverso 1.
1terGli assicurati di cui al capoverso 1 che non hanno ancora compiuto 30 anni possono partecipare a un periodo di pratica professionale secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI durante il periodo di attesa se il tasso di disoccupazione medio per la fascia di età in questione supera in Svizzera il 3,3 per cento.
3Abrogato
Art. 6a Periodo di attesa generale
(art. 18 cpv. 1 e 1bisLADI)
1Il periodo di attesa generale dev'essere compiuto una sola volta nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l’assicurato adempie le condizioni che danno diritto all’indennità (art. 8 cpv. 1 LADI).
2Il periodo di attesa generale non si applica agli assicurati il cui guadagno assicurato non supera i 36 000 franchi all’anno.
3Gli assicurati il cui guadagno assicurato è compreso tra 36 001 franchi e 60 000 franchi all’anno che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni non devono compiere il periodo di attesa generale.
Art. 10b Prestazioni volontarie destinate alla previdenza professionale
(art. 11a cpv. 3 LADI)
Gli importi destinati alla previdenza professionale sono dedotti dalle prestazioni volontarie da considerare secondo l'articolo 11a capoverso 2 LADI sino a concorrenza dell'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Art. 16
Abrogato
Art. 23 cpv. 1, 3 e 4
1I dati di controllo sono registrati nel modulo «Indicazioni della persona assicurata».
3Durante il primo colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato, il servizio competente compila il modulo «Indicazioni della persona assicurata». Vi indica il nome della cassa scelta dall’assicurato (art. 19 cpv. 3).
4Il servizio competente provvede affinché alla fine del mese l’assicurato disponga del modulo «Indicazioni della persona assicurata».
1 SR 837.02
2 RS 831.10
2009–3005