Progetto
Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 10 pagine
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Art. 96 e art. 96a
Abrogati
Art. 97 Rimando tra parentesi (Art. 59cbiscpv. 2 LADI)
Art. 97a Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale (art. 64b cpv. 2 LADI)
Il datore di lavoro prende a carico il 25 per cento dell’indennità giornaliera lorda per il periodo di pratica professionale o del contributo mensile di cui all’articolo 98, ma al minimo 500 franchi al mese. In caso di lavoro a tempo parziale, l’importo minimo è ridotto proporzionalmente. Il servizio cantonale può fissare una percentuale più elevata. La cassa di disoccupazione dell’assicurato effettua un conteggio a destinazione del datore di lavoro alla fine del provvedimento.
Art. 97b Semestri di motivazione
(art. 59cbiscpv. 2, 59d, 64a cpv. 1 lett. c e 5 LADI)
Le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa hanno diritto a un contributo mensile netto pari in media a 400 franchi.
Art. 98 Periodo di pratica professionale
(art. 64a cpv. 1 lett. b LADI)
Gli assicurati di cui all’articolo 6 capoverso 1terche partecipano a un periodo di pratica professionale hanno diritto a un contributo corrispondente all’indennità giornaliera minima di cui all’articolo 81b durante il periodo di attesa.
Art. 102c
Abrogato
Art. 105 cpv. 2
2Abrogato
Capitolo 2 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 119 cpv. 1 lett. c
1La competenza locale del servizio cantonale è determinata:
c. secondo il luogo di lavoro, riguardo all’indennità per intemperie in Svizzera; secondo il luogo dell’azienda, se il luogo di lavoro si trova all’estero;
Art. 119c cpv. 2
Abrogato
Art. 124 Versamento dell’arretrato a terzi che hanno effettuato anticipi
(art. 94 cpv. 3 LADI)
1L’organismo che effettua un anticipo deve far valere il suo diritto presso la cassa di disoccupazione competente al momento del versamento dell’anticipo.
2Sono considerati anticipi:
a. le prestazioni volontarie, nella misura in cui l’assicurato sia tenuto a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell’arretrato all’organismo che gli ha concesso l’anticipo;
b. le prestazioni versate per legge o in virtù di un contratto, nella misura in cui il diritto alla restituzione, in caso di pagamento dell’arretrato, risulti chiaramente dalla legge o dal contratto.
Art. 127
Abrogato
Art. 130a Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
La presente modifica entra in vigore il ..... .
.... In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova