Progetto

Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Art. 90 cpv. 1 lett. c, e

1Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

c. ha precedenti professionali insufficienti;

e. dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata e prolungata disoccupazione.

Art. 90a cpv. 3 e 5

3Il salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.

5Per l’assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l'inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l'assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione .

Art. 91 Regione di domicilio

(art. 68 cpv. 1 lett. a LADI)

Il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell’assicurato qualora:

a. esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non

superi 50 km; oppure

b. l’assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un’ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre.

Art. 94 Perdite finanziarie rispetto all’ultima attività

(art. 68 cpv. 3 LADI)

L’assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività:

a. il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato

ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e

b. le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della

disoccupazione.

Art. 95c Domanda di presa a carico del rischio di perdita senza indennità giornaliere

(art. 71b cpv. 2 LADI)

1La domanda dev’essere presentata al servizio cantonale entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve

contenere un progetto elaborato con documenti dettagliati concernenti il fabbisogno in capitale nonché il finanziamento durante il primo anno d’esercizio.

2Il servizio cantonale esamina se sono adempiute le condizioni che danno diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 71b capoverso 1 lettere a-c LADI e le condizioni di cui all’articolo 95b capoverso 1 lettere a-b e sottopone i documenti presentati ad un esame formale. L’esame dev’essere effettuato entro quattro settimane dalla consegna della domanda. Se i requisiti sono adempiuti, il servizio cantonale inoltra la domanda con una copia della corrispondente decisione all’organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale.

3L’organizzazione di fideiussione competente decide entro quattro settimane dalla consegna della domanda e invia una copia della sua decisione al servizio cantonale.

4Se è concessa una fideiussione in virtù della legge federale del 6 ottobre 20066 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, il fondo di compensazione prende ulteriormente a carico il 20 per cento dei rischi di perdita a beneficio dell’organizzazione di fideiussione. Il servizio cantonale emana una decisione concernente l’importo garantito dal fondo di compensazione.

Art. 95d cpv. 2 e 3

2Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda ad un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliere e ne stabilisce il numero. Se la domanda è accettata, indirizza l’assicurato all’organizzazione di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente. Il servizio cantonale avverte l’assicurato che, sulla base del suo progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto all’organizzazione di fideiussione.

3L’assicurato deve sottoporre il progetto elaborato all'organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata.

Art. 95e cpv. 2 e 3

2Abrogato

3Il termine quadro prolungato secondo l’articolo 71d capoverso 2 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura del medesimo.

6 RS 951.25