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Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 10 pagine

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a. è ripreso dalle due parti; oppure

b. continua dopo una disdetta causata da una modifica del contratto.

Art. 77 cpv. 1 lett. c nonché cpv. 5

1L’assicurato che pretende un’indennità per insolvenza deve presentare alla cassa competente:

c. Abrogato

5Nel caso dell’articolo 51 lettera b LADI il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità per insolvenza al più tardi 60 giorni dopo aver preso atto che il termine per il versamento dell’anticipazione delle spese secondo l’articolo 169 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento è trascorso infruttuoso.

Art. 81a cpv. 3

3L’ufficio di compensazione valuta i dati di cui al capoverso 1. Utilizza i risultati della valutazione per ottimizzare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. A tal fine tiene conto in particolare dei bisogni delle persone in cerca d’impiego la cui reintegrazione professionale nel mercato del lavoro risulta difficile.

Art. 81c

Abrogato

Art. 81d Sussidi del servizio competente agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

(art. 59c LADI)

1Il servizio competente concede sussidi agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro mediante decisione o convenzione sulle prestazioni. Può vincolare l’assegnazione di sussidi a oneri.

2La decisione o la convenzione sulle prestazioni menziona almeno le basi legali, il tipo e l'importo del sussidio, la durata e gli scopi del provvedimento, il mandato e i destinatari.

3Se i sussidi sono concessi mediante convenzione sulle prestazioni, quest’ultima indica anche il servizio competente, l’organizzatore del provvedimento, i diritti e i doveri delle parti, gli obiettivi e gli indicatori, le modalità di disdetta o di modifica della convenzione nonché la procedura da seguire in caso di controversie.

Art. 82 Partecipazione a provvedimenti da parte di persone non aventi diritto all’indennità dopo la conclusione del termine

quadro per la riscossione della prestazione

(art. 59d cpv. 1 LADI)

L’assicurato che ha esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione non può partecipare a un provvedimento di formazione o di occupazione ai sensi dell’articolo 59d capoverso 1 LADI nei due anni che seguono la conclusione del suo termine quadro per la riscossione della prestazione.

Art. 85 Rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti di formazione e di occupazione

(art. 59cbiscpv. 3 LADI)

1Il partecipante al provvedimento di formazione o di occupazione deve consegnare alla cassa le fatture per le spese, corredandole di un’attestazione nella quale la direzione del provvedimento certifica la necessità dell’acquisto.

2Come spese di viaggio, il servizio cantonale accorda all'assicurato, tenendo conto della durata del provvedimento, un importo corrispondente al costo dei biglietti o degli abbonamenti di seconda classe per i mezzi di trasporto pubblici all’interno del Paese. Eccezionalmente, l'assicurato riceve l'equivalente delle spese comprovate cagionate dall’utilizzazione di un mezzo di trasporto privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico oppure se l’utilizzazione di questo non può essere ragionevolmente pretesa. Il servizio cantonale stabilisce il contributo spettante all’assicurato per le spese di vitto e alloggio nel luogo in cui si svolge il provvedimento di formazione o di occupazione.

3Il DFE stabilisce:

a. i contributi alle spese di vitto ed alloggio nel luogo in cui si svolge il provvedimento di formazione o di occupazione;

b. gli importi versati in caso di utilizzazione di veicoli privati

c. le spese massime computabili per i diversi tipi di provvedimento.

Art. 85a Rimando tra parentesi (art. 59cbiscpv. 2 LADI)

Art. 86 Rimando tra parentesi (art. 59cbiscpv. 3 LADI)

Art. 87 Attestazione dell’organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione (art. 59cbiscpv. 2 e 3 LADI)

1L’organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione fornisce all’assicurato, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un’attestazione a destinazione della cassa di disoccupazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l’assicurato ha effettivamente partecipato al provvedimento nonché le eventuali assenze.

Art. 88 Rimando tra parentesi (art. 59cbiscpv. 2 LADI)

5 RS 281.1