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Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 10 pagine

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2Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS. Il termine quadro per la riscossione della prestazione non è prolungato se, durante il medesimo, l’assicurato ha acquisito un periodo di contribuzione sufficiente per l’apertura di un nuovo termine quadro.

3Se dopo aver esaurito il diritto all’indennità l'assicurato adempie i presupposti per l'apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro.

Art. 41c

Abrogato

Art. 42 Diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea

(art. 28 LADI)

1L'assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all’URC entro una settimana dall’inizio della medesima.

2L’assicurato, se annuncia l’incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e se non ha indicato tale incapacità neppure nel modulo «Indicazioni della persona assicurata», perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro precedenti l’annuncio.

3Abrogato

Art. 45 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione

(art. 30 cpv. 3 e 3bisLADI)

1Il termine di sospensione del diritto all’indennità decorre dal primo giorno dopo:

a. la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all’assicurato o se egli non si è sufficientemente adoperato per trovare un’occupazione adeguata prima della disoccupazione;

b. l’atto o l’omissione per cui è stata decisa.

2La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso.

3La sospensione è di:

a. 1-15 giorni in caso di colpa lieve;

b. 16–30 giorni in caso di colpa mediamente grave;

c. 31–60 giorni in caso di colpa grave.

4Vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo:

a. ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure

b. ha rifiutato un’occupazione adeguata.

5Se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi cinque anni.

Art. 51a cpv. 4

4Per ogni periodo di conteggio viene dedotto dalla durata della perdita di lavoro computabile un termine d’attesa di tre giorni interi di lavoro.

Art. 57 Basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario

(art. 34 cpv. 3 LADI)

Se il salario dell’ultimo mese di contribuzione si scosta di almeno il 10 per cento dal salario medio dei dodici ultimi mesi, l’indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a questo salario medio.

Art. 58 Termine di preannuncio

(art. 36 cpv. 1 LADI)

1Il termine di preannuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il datore di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per circostanze improvvise ed imprevedibili.

2Il lavoro ridotto può essere preannunciato immediatamente prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in un’azienda le possibilità di lavoro dipendano dall’entrata giornaliera delle ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione di riserve. Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per scritto.

3Il capoverso 2 è altresì applicabile se il datore di lavoro non ha potuto dare il preannuncio nel termine prescritto.

4Se il datore di lavoro non ha preannunciato il lavoro ridotto nel termine prescritto senza motivo scusabile, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito per il preannuncio

5In caso di perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 69 capoversi 1 e 2.

Art. 75a Stesso rapporto di lavoro

(art. 52 cpv. 1 LADI)

È considerato stesso rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 52 capoverso 1 LADI anche un rapporto di lavoro che, entro un anno: