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Consultazione 2010/45: Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) · 10 pagine

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Art. 26 Ricerche personali di lavoro dell’assicurato

(art. 40 e 43 LPGA, 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI)

1Concerne soltanto il testo tedesco

2L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il decimo giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Il servizio competente lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione.

3Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 28 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 29 cpv. 1 lett. d,e nonché cpv. 2 lett. a,c

1Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:

d. il modulo «Indicazioni della persona assicurata»;

e. gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità.

2Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato presenta alla cassa:

a. il modulo «Indicazioni della persona assicurata»;

c. gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità.

Art. 33 cpv. 1 e 3

1Un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni secondo l’articolo 22 capoverso 2 LADI è dato qualora l’assicurato abbia un obbligo di mantenimento secondo l’articolo 277 del Codice civile svizzero3. Per il resto è applicabile l’articolo 68 capoverso 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/714.

3Sono prese in considerazione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 lettera c LADI le rendite di invalidità:

a. dell’assicurazione invalidità;

b. dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

c. dell’assicurazione militare;

d. della previdenza professionale;

e. conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea;

f. conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’AELS, Norvegia, Islanda o Liechtenstein.

Art. 35 cpv. 1

1La cassa deduce la parte del contributo AVS/AI/IPG del lavoratore dalle indennità giornaliere secondo gli articoli 18 e seguenti e 59cbiscapoverso 1 LADI.

Art. 37 cpv. 3bise 3terRimando tra parentesi (art. 23 cpv. 1 LADI)

3bisSe il salario varia in seguito all’orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1- 3, al massimo però in base all’orario annuo medio convenuto contrattualmente.

3terAbrogato

Art. 40 Limite minimo del guadagno assicurato

(art. 23 cpv. 1 LADI)

1Il guadagno non è assicurato qualora, durante il periodo di calcolo, non raggiunga mensilmente 800 franchi. I guadagni risultanti da più rapporti di lavoro sono cumulati.

Art. 41 cpv. 1 lett. a e b

1Per il guadagno assicurato delle persone che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione o che riscuotono un’indennità di disoccupazione dopo aver concluso una formazione professionale di base valgono le seguenti quote globali:

a. 153 franchi al giorno per le persone in possesso di un titolo di livello terziario (titolo di scuola universitaria, di formazione professionale superiore o di formazione equivalente);

b. 127 franchi al giorno per le persone in possesso di un titolo di livello secondario II (titolo di formazione professionale di base);

Art. 41b Termine quadro e numero di indennità giornaliere per gli assicurati prossimi all’età che dà diritto alla rendita AVS

(art. 27 cpv. 3 LADI)

1L’assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all’articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.

3RS 210

4 RS 0.831.109.268.1