Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 59 pagine
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(cpv. 2 lett. b) o la dichiarazione sul mantenimento (cpv. 3), i genitori affidatari rimangono le persone di riferimento dell'autorità cantonale.
Il capoverso 5 stabilisce che l'autorità di protezione dei minori competente vigila sui rapporti di accudimento istituiti per decisione di un'autorità. L'autorità cantonale a cui è stato comunicato l'arrivo del minore ai sensi dell'articolo 72 viene incaricata di inoltrare tale informazione alla competente autorità di protezione dei minori. In tal modo si garantisce che il singolo rapporto di accudimento sia sottoposto a vigilanza. Questo compito spetta alla competente autorità di protezione dei minori, anziché all'autorità estera originariamente competente.
Art. 69 Accudimento da parte di strutture a tempo pieno in Svizzera
Le autorità svizzere non sono le uniche a collocare minori in strutture a tempo pieno adeguate all'estero: è anche possibile che autorità estere collochino minori con domicilio o luogo di dimora abituale all'estero in strutture in Svizzera. Il nuovo articolo 69 disciplina ora questo caso in una disposizione apposita, che rimanda all'articolo 68 capoversi 2-5, applicabile per analogia. Anche le strutture a tempo pieno già in possesso di un'autorizzazione devono chiedere il consenso dell'autorità cantonale se intendono accogliere un minore con domicilio o luogo di dimora abituale all'estero il cui collocamento è deciso da un'autorità estera. Tale consenso non è necessario se i genitori stessi che vivono all'estero con il minore intendono collocarlo in una struttura in Svizzera.
Se si tratta di un minore straniero vanno in ogni caso rispettate le disposizioni del diritto degli stranieri, indipendentemente dal fatto che il collocamento sia deciso dall'autorità o organizzato dai genitori.
Art. 70 Trasferimento dall'estero di genitori affidatari con minori accuditi
A causa della mobilità della società odierna, è possibile che genitori affidatari decidano di trasferirsi dall’estero in Svizzera insieme ai minori che accudiscono. Queste famiglie devono richiedere all'autorità cantonale del futuro Cantone di domicilio una pertinente autorizzazione prima del trasferimento in Svizzera (cpv. 1). Per il resto, sottostanno alle disposizioni dell'O-AMi, secondo cui l'autorizzazione si rende generalmente necessaria quando l'accudimento raggiunge l'intensità prevista nelle definizioni dell'articolo 2 e non è possibile far valere alcun motivo di esenzione ai sensi dell'articolo 7, oppure quando l'accudimento è disposto da un'autorità (art. 8).
L'ulteriore modo di procedere per quanto concerne le dichiarazioni aggiuntive da presentare, gli ulteriori accertamenti da parte dell'autorità cantonale oppure la successiva vigilanza su un rapporto di accudimento istituito per decisione di un'autorità è retto dalle pertinenti disposizioni dell'articolo 68 capoversi 2-5 (cpv. 2).
Il capoverso 3 esclude l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 70 ai genitori affidatari che hanno in precedenza lasciato la Svizzera per trasferirsi all'estero secondo l'articolo 75. Per garantire la dovuta vigilanza, questi hanno dieci giorni di tempo per comunicare il loro ritorno in Svizzera all'autorità cantonale competente (art. 72).