Progetto
Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 50Fedlex · Progetto
Art. 55 rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e 2
Delitti e crimini
1 È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
2 Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva da sei mesi a cinque anni. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Art. 56 cpv. 1 frase introduttiva
1 È punito con una multa fino a 500 000 franchi chiunque:
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.