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Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 51 pagine

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Art. 55 rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e 2

Delitti e crimini

1 È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

2 Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva da sei mesi a cinque anni. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 56 cpv. 1 frase introduttiva

1 È punito con una multa fino a 500 000 franchi chiunque:

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.