Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/51: Legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio · 68 pagine

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Art. 19a n. 4

La revisione della Parte generale del CP ha reso obsoleto il riferimento dell’articolo 19° n. 4 all’articolo 44 CP; quest’ultima disposizione è stata sostituita dall’articolo 60 CP, a cui rinvia d’ora innanzi l’articolo 19° n. 4. Inoltre, nella versione tedesca il termine «Richter» (giudice) va sostituito con il termine «Gericht» (tribunale) neutro dal punto di vista del genere.

Art. 21 n. 2

Nel numero 2 la commissione colposa è punita come contravvenzione. Con l’entrata in vigore (prevista per il 1° gennaio 2011) della versione dell’articolo 21 modificata nell’ambito della revisione della legge sugli stupefacenti, il reato intenzionale sarà sanzionato nel numero 1 da una pena detentiva sino a tre anni o da una pena pecuniaria. La differenza tra la pena prevista per la commissione colposa e quella prevista per la commissione intenzionale è eccessiva (vedi n. 1.3 e 1.10). La commissione colposa va ora punita con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecuniaria, trasformando così la contravvenzione in delitto.

Legge del 15 dicembre 200071 sui prodotti chimici

Le disposizioni penali sono adeguate alla nuova terminologia della Parte generale del Codice penale tenuto conto di quanto prescrive l’articolo 333 CP.

Art. 49

Questa disposizione concerne sia delitti sia crimini, ragion per cui occorre adeguare la rubrica.

In seguito alla revisione della Parte generale del CP le comminatorie penali dei capoversi 1 e 3 e quelle dei capoversi 2 e 4 sono identiche. I capoversi 1 e 3 non possono essere riuniti perché il capoverso 1 concerne un reato speciale che può essere commesso soltanto da un fabbricante. I capoversi 2 e 4 sono invece riuniti nel capoverso 4 e il capoverso 2 è abrogato.

Il grave pericolo per gli essere umani contemplato nel capoverso 4 deve avere carattere generale, interessare un gran numero di persone scelte a caso e manifestarsi nella concreta possibilità di recare un grave pregiudizio alla loro vita o integrità personale (FF 2000 685). Questa disposizione si ispira ai crimini e delitti di comune pericolo del Codice penale (art. 221 segg. CP). Rispetto alle pene previste da quelle disposizioni, la comminatoria di una pena detentiva sino a cinque anni o di una pena pecuniaria appare troppo mite senza che tale differenza sia giustificata o fondata. Con riferimento alle diverse fattispecie previste nel Codice penale e nel diritto penale accessorio (vedi commenti all’art. 44 AP-Legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta) e tenuto conto del grave pericolo che deriva dai prodotti chimici, la pena va inasprita comminando una pena detentiva sino a dieci

71 RS 813.1