Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine
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5.2.3 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2)
Le pertinenti disposizioni del Patto ONU II (art. 14, 17 e 26) coincidono in ampia misura con quelle della CEDU (cfr. supra n. 5.2.1).
5.2.4 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107)
Conformemente all’articolo 19 di questa Convenzione, la Svizzera s’impegna ad adottare ogni misura atta a tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ne ha l’affidamento.
Secondo l’articolo 34 della Convenzione, deve inoltre impegnarsi a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. Le innovazioni proposte dal presente progetto contribuiscono a onorare tali impegni.
5.2.5 Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote)
Il 16 giugno 2010 la Svizzera ha firmato la Convenzione e il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di preparare un messaggio destinato al Parlamento in vista della ratifica.
Secondo l’articolo 5 capoverso 3 della Convenzione (www. conventions.coe.int;
STE n. 201), ciascuna delle Parti adotta «le misure necessarie in campo legislativo o in altro campo, in conformità con l’ordinamento nazionale, per garantire che le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio implica un regolare contatto con minori siano tali da assicurare che i canditati non siano stati condannati per fatti di sfruttamento sessuale o abuso sessuale dei minori». Le disposizioni proposte nel presente avamprogetto costituiscono un passo determinante in vista dell’attuazione di tale impegno.
5.2.6 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
L’accordo sulla libera circolazione delle persone prevede un divieto di non discriminazione molto rigoroso (art. 2 e 7 lett. a; art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 dell’allegato). Non sono ammesse normative che prevedono una disparità di trattamento a motivo della cittadinanza di una persona o che, all’atto pratico, comportano una tale disparità.
Le norme che andranno previste nell’avamprogetto di legge sul casellario giudiziale dovranno consentire un controllo efficace degli antecedenti degli stranieri che si candidano a un’attività implicante contatti con minori o altre persone particolarmen-