Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine
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gravità e deve sussistere il rischio di nuovi abusi. Infine la formulazione potestativa di tale disposizione garantisce che il giudice esamini in ogni singolo caso se l’interdizione è adeguata, necessaria e proporzionale.
Le interdizioni di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica ai sensi degli articoli 67 capoverso 2 risp. 67a AP-CP tengono conto di quanto menzionato in precedenza; infatti possono venir inflitte soltanto se sussiste il rischio che l’autore, esercitando attività implicanti il contatto con determinate persone, commetta nuovamente tali reati. Anche in questo caso la formulazione potestativa della disposizione garantisce che il giudice esamini individualmente se la pertinente interdizione è adeguata, necessaria e proporzionale.
Nel caso dell’interdizione di esercitare un’attività ai sensi dell’articolo 67 capoverso 3 AP-CP, che il giudice deve obbligatoriamente infliggere, il nesso tra reato e interdizione è dato dal carattere sessuale del reato e del tipo di vittima (bambini e adolescenti). Saranno interdette soltanto le attività che comportano un rischio di recidiva nei confronti di un gruppo ben definito di potenziali vittime.
Altro aspetto rilevante, l’interdizione di esercitare un’attività non significa vietare una professione nel suo insieme. Non verranno pertanto interdette tutte le attività correlate alla libertà di credo e di coscienza e a quella personale, bensì soltanto singoli compiti o compiti implicanti il contatto con determinate persone.
Infine va considerato che i reati commessi dagli interessati possono comportare anche una condanna a una pena detentiva di lunga durata, a una misura terapeutica stazionaria o all’internamento a vita. Le nuove norme non costituiscono soltanto un inasprimento del diritto vigente, ma in determinati casi consentiranno di evitare una sanzione ben più severa. Infatti, possono contribuire a una prognosi favorevole per il condannato (che, in quanto soggetto a un’interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica, dovrà presentare un estratto del casellario giudiziale se intende svolgere certe attività) con conseguente sospensione condizionale della pena o liberazione condizionale..
Durata delle interdizioni obbligatorie
Nell’ottica costituzionale la durata delle interdizioni obbligatorie non deve necessariamente esser uniforme: la legge può sì prevedere una durata minima di dieci anni per l’interdizione obbligatoria, ma le eventuali durate più lunghe vanno lasciate al libero apprezzamento del giudice. Un’interdizione a vita, da pronunciarsi in via obbligatoria (senza libero apprezzamento del giudice), non sarebbe conforme al principio della proporzionalità.
Interdizioni a vita
Ispirandosi agli ordinamenti giuridici stranieri (cfr. supra n. 1.5), il presente avamprogetto prevede anche interdizioni a vita di esercitare un’attività, inflitte quando già al momento della sentenza appare chiaro che la durata di 10 anni è insufficiente per escludere un rischio di recidiva (art. 67 cpv. 6 AP-CP).
Occorre chiedersi in quale misura le interdizioni a vita siano compatibili con il principio della proporzionalità. Per quanto concerne le pene, il rispetto della proporzionalità è garantito dal principio di colpevolezza, in particolare dalle regole di commisurazione della pena. Quanto alle misure terapeutiche e all’internamento, indipendenti dalla colpevolezza dell’autore, il principio della proporzionalità è stato espressamente integrato nella Parte generale riveduta del Codice penale (art. 56