Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine
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un’attività siano pronunciate dal giudice (che in parte ha l’obbligo di infliggerle). I requisiti di cui all’articolo 6 CEDU sono dunque adempiti ed è superfluo approfondire se tale articolo si applichi pure all’interdizione di svolgere un’attività extraprofessionale.
È ben vero che le attività professionali sono parte integrante della vita di una persona (art. 8 CEDU; sentenza della Corte EDU del 16 dicembre 1992, Niemitz c. Germania, A/251-B), ma la Convenzione non garantisce comunque un diritto di esercitare un’attività professionale. Può sussistere un’ingerenza nella vita privata se si vieta in ampia misura a una persona di svolgere attività professionali anche nella vita privata (Meyer-Ladewig, Handkommentar EMRK, 2a ed., 2006, ad art. 8 N9; sentenze della Corte EDU del 27 luglio 2004, Sidabras e al. c. Lituania, n. 55480/00 e 59330/00, 2004-VII). Le ingerenze nel diritto al rispetto della vita privata sono ammesse soltanto se previste dalla legge, se perseguono uno degli obiettivi di cui all’articolo 8 capoverso 2 CEDU e se necessarie in una società democratica. Nel presente caso la base legale e lo scopo delle misure proposte non necessitano di spiegazioni. Quanto al principio della proporzionalità, l’avamprogetto prevede varie graduazioni (interdizioni di carattere cogente o facoltativo; durata variabile, portata materiale dell’interdizione). I disciplinamenti proposti sono dunque in linea di principio conformi alla Convenzione, anche se l’articolo 67 capoverso 3 CP-AP (interdizione obbligatoria e durata minima di 10 anni) va considerato il limite massimo oltre il quale non è ragionevole spingersi.
Stando alla giurisprudenza della Corte, dall’articolo 8 CEDU discendono anche obblighi positivi per gli Stati contraenti, che nel presente caso rivestono una certa rilevanza. Nell’ordinamento giuridico vanno create le premesse necessarie affinché una persona possa opporsi all’ingerenza nella sua vita privata (cfr. ad es. sentenza della Corte EDU del 26 marzo 1985, X. e Y c. Paesi Bassi, A//91: punibilità mancante nel caso dello stupro di una disabile psichica; sentenza Corte EDU del 4 dicembre 2003, M.C. c. Bulgaria, n. 39272/98, ECHR 2003-XII: prova di una resistenza fisica come condizione di una condanna per stupro; sentenza della Corte EDU del 2 dicembre 2008, K.U. c. Finlandia, impossibilità di indurre il provider a cooperare per identificare l’autore di molestie sessuali nei confronti di un minore). L’abuso sessuale commesso su minori o su un’altra persona particolarmente vulnerabile costituisce un’ingerenza nella vita privata di tale persona. Le nuove interdizioni proposte, come pure l’obbligo di esigere un estratto del casellario giudiziale adempiono l’obbligo positivo di proteggere le vittime ai sensi dell’articolo 8 CEDU.
5.2.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU; RS 0.103.1)
Il diritto al lavoro, come previsto dall’articolo 6 del Patto ONU I, rafforza l’obbligo degli Stati parte a garantire il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto o accettato, in particolare il diritto di non venir indebitamente ostacolato in tale intento (cfr. Comité des Droits économiques, sociaux et culturels, Le droit au travail, Observation générale no 18, adoptée le 24 novembre 2005, § 4).
Per i motivi illustrati in precedenza (cfr. supra n. 5.1.2 e 5.2.1), l’interdizione di esercitare un’attività proposta dal progetto è compatibile con il Patto.