Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine

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tangere i diritti fondamentali nella loro essenza (art. 36 Cost.). Il confinamento di una persona all’interno di uno spazio ridotto a causa di un’interdizione d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica va eventualmente vagliato in funzione delle garanzie in caso di privazione della libertà ai sensi dell’articolo 31 Cost. (Jörg Paul Müller / Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 86).

In tale contesto va precisato che la libertà economica, la libertà personale e la libertà di credo e di coscienza sono garantite fintanto che non vanno a tangere il diritto dei bambini e degli adolescenti a particolare protezione della loro incolumità secondo l’articolo 11 Cost. In altre parole, l’ingerenza nei diritti fondamentali di terzi è ammissibile per proteggere i bambini (cfr. Heinrich Koller / Martin Wyss, «Kinder haben Anspruch auf besonderen Schutz...», Verfassungsrechtliche Überlegungen zu Art. 11 Abs. 1 BV; in: Festschrift für Heinz Hausheer zum 65. Geburtstag, Berna 2002, pag. 435 segg.).

Le interdizioni proposte sono disciplinate in una legge formale. Di sopraggiunta l’obbligo di esigere un estratto del casellario giudiziale poggia su una nuova norma costituzionale. Le misure in questione sono di prevalente interesse pubblico. Adottando l’articolo 123b Cost. (Imprescrittibilità dell’azione penale e della pena per gli autori sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi) nella votazione del 30 novembre 2008, il Popolo svizzero ha voluto misure molto incisive per proteggere i bambini. Inoltre le interdizioni proposte non tangono nella loro essenza i pertinenti diritti fondamentali (Jörg Paul Müller / Markus Scheffer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 85 segg., 89 segg., 267 segg. e 1078 seg.). Infine le interdizioni sono inflitte da un giudice in un procedimento penale ordinario. Resta dunque da esaminare il principio della proporzionalità.

Il principio della proporzionalità riveste grande importanza nella formulazione delle interdizioni. È necessario interrogarsi sulla natura dei reati per i quali l’interdizione appare congrua e necessaria per prevenire una recidiva (ad es. pertinenza di un’interdizione d’intrattenere contatti o di accedere a un’area geografica in caso di reati patrimoniali). A partire da quale grado di gravità l’utilità dell’interdizione è commisurata ai mezzi impiegati? L’interdizione a vita è conforme al principio della proporzionalità, in considerazione che in generale non si tratta di criminali pericolosi? Quali possibilità di riesame e di cessazione dell’interdizione vanno previste affinché possa essere levata al momento in cui le circostanze lo consentono?

La garanzia costituzionale della libertà economica (art. 27 cpv. 2 Cost.) impone che il reato commesso sia strettamente connesso all’attività che si intende vietare. In assenza di un tale nesso, la restrizione dell’attività professionale risulterebbe sproporzionata.

Quanto all’interdizione di svolgere attività extraprofessionali, non è escluso che determinate attività del tempo libero possano tangere i diritti elementari allo sviluppo della personalità (diritto fondamentale alla libertà personale, art. 10 cpv. 2 Cost.).

Sono pure pensabili implicazioni sulla libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.) nel corso dello svolgimento di attività di volontariato in seno a organizzazioni ecclesiastiche. Per tale motivo, anche in questo caso è indispensabile un nesso intrinseco tra il reato e l’interdizione.

L’interdizione di esercitare un’attività ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1 tiene conto di tali limiti in quanto è possibile interdire soltanto l’esercizio di attività abusate per commettere reati. Il reato giustificante l’interdizione deve essere di una certa