Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/53: Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento) · 50 pagine
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cpv. 2 CP) e concretizzato in varie disposizioni (tra cui l’art. 56 cpv. 1 e 6, 56a, 57 cpv. 1, 59 cpv. 1, 60 cpv. 1, 61 cpv. 1, 63 cpv. 1 CP).
L’interdizione di esercitare un’attività fa parte delle «altre misure». Come per tali misure, l’inflizione e la durata delle interdizioni non dipendono primariamente dalla colpa dell’autore del reato, bensì dal rischio specifico che egli rappresenta e che le interdizioni dovrebbero prevenire. Il principio della proporzionalità dovrà pertanto essere tenuto in considerazione dal giudice che infligge l’interdizione nonché dall’autorità d’esecuzione che la esamina e la revoca.
Nel caso dell’interdizione a vita di esercitare un’attività, il principio di proporzionalità è tenuto in debita considerazione, in quanto entra in linea di conto unicamente per reati di un determinato tipo o nei confronti di determinate categorie di persone bisognose di particolare protezione. Le interdizioni a vita possono inoltre essere pronunciate soltanto se la prognosi è sfavorevole.
L’articolo 5 numero 4 della CEDU sancisce il diritto all’esame giudiziario della legittimità della privazione della libertà anche qualora detta legittimità dipenda da situazioni personali (ad es. infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza) o da altre circostanze mutevoli. Tuttavia, in base al principio di proporzionalità, il riesame in virtù del Codice penale vigente non verte soltanto sulle sanzioni che comportano la privazione della libertà, ma anche il trattamento ambulatoriale, il periodo di prova, le norme di condotta e l’assistenza riabilitativa (proroga formale e periodica). Per analogia occorrerebbe prevedere la possibilità di riesame anche per l’interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica.
Le interdizioni di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area (art. 67 cpv. 1 AP-CP risp. 67a AP-CP) beneficeranno delle medesime regole di riesame che oggi si applicano all’interdizione di esercitare una professione (art. 67b cpv. 3, 4 e 5 lett. a AP-CP). Alle interdizioni qualificate si applicheranno termini più lunghi (art. 67b cpv. 5 lett. b e c AP-CP), giustificati della particolare protezione che dovrebbero garantire. Non sarebbe logico prevedere interdizioni di lunga durata che possano essere rimesse in questione a distanza di poco tempo. Sarebbe per contro ipotizzabile un riesame delle interdizioni una volta espiata una lunga pena o misura (come succede per l’internamento a vita terminata l’esecuzione della pena che lo precede; art. 64 cpv. 3 CP).
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
5.2.1 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101)
Secondo l’articolo 6 CEDU, ogni persona ha diritto che un tribunale statuisca su controversie concernenti i suoi diritti e i suoi doveri di carattere civile. L’interdizione di esercitare un’attività (una professione), secondo la giurisprudenza costante, tange un diritto di carattere civile (cfr. in particolare sentenza della Corte EDU del 28 giugno 1978, König, A/28); l’articolo 6 CEDU si applica agli aspetti civili se nel corso della procedura è possibile vietare l’esercizio di una professione (cfr. in particolare sentenza della Corte EDU del 15 dicembre 2005, Hurter c. Svizzera, n. 53146/99). Orbene, l’avamprogetto prevede che le interdizioni di esercitare