Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/54: Ordinanze relative al Codice di procedura penale (le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati) · 3 pagine

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l'ordinanza sull'inchiesta mascherata. La nuova base sarà costituita dall'articolo 445 CPP, che sancisce la facoltà del Consiglio federale di emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione del CPP. L'OFIM va quindi modificata di conseguenza.

2. Le singole modifiche

Art. 1

L'articolo 1 della sezione «Contenuto e campo d'applicazione» stabilisce che l'ordinanza contiene le disposizioni d'esecuzione in materia di inchiesta mascherata secondo gli articoli del CPP indicati. Questa modifica consente di migliorare la trasparenza e l'attuazione dell'ordinanza e rende esplicito il nuovo campo d'applicazione dell'OFIM. Quest'ultima disciplina, infatti, le inchieste mascherate eseguite nell'ambito del perseguimento da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni, dei reati contemplati dal diritto federale (art. 1 cpv. 1 CPP). Invece non si applica più alla Procedura penale militare (PPM), che è esclusa dal campo d'applicazione del CPP (art. 1 cpv. 2 CPP). L'inchiesta mascherata nel procedimento penale militare sarà pertanto disciplinata nelle relative disposizioni esecutive della PPM.

Art. 2

Nel capoverso 1 è stato stralciato il rinvio al relativo articolo della LFIM.

Il CPP non distingue più espressamente tra documenti relativi all'intervento e atti procedurali. Dato che i requisiti per la gestione degli atti sono disciplinati dal CPP, la vecchia versione del capoverso 2 è abrogata.

Il legislatore lascia espressamente inalterata la volontà di garantire agli agenti infiltrati la migliore protezione possibile. Se è stata loro assegnata un'identità fittizia e se è stato loro garantito l'anonimato, essi hanno il diritto a che la loro vera identità venga mantenuta segreta durante il procedimento e dopo la sua chiusura e che nessuna informazione relativa alla loro vera identità sia acquisita agli atti (art. 151 e 288 cpv. 2 CPP). L’articolo 2 capoverso 2 OFIM stabilisce pertanto che i documenti che potrebbero fornire informazioni sull'identità fittizia o sulla vera identità degli agenti vanno gestiti e conservati separatamente dagli atti procedurali.

Sezione 3: Importi necessari alla conclusione di un affare fittizio

Art. 3 - 6

In questi articoli le espressioni «Cantoni», «comando di polizia», «corpo di polizia», «corpi di polizia» e «comandante» sono sostituite con «pubblico ministero» o «procuratore». Questa modifica risulta dalla differente ripartizione delle competenze sancita dal CPP: infatti non spetta più al comando di polizia competente per l'intervento presentare alla Confederazione la richiesta concernente gli importi necessari e prendere le debite misure per proteggere il denaro, bensì al pubblico ministero (art. 295 CPP).

Art. 12 e 14

L'espressione «autorità di polizia competente» è sostituita con «Ufficio federale di polizia». Dato che le inchieste mascherate eseguite nell'ambito del perseguimento penale in virtù della PPM non rientrano più nel campo d'applicazione della presente ordinanza (cfr. commento all'art. 1), a livello federale l'Ufficio federale di polizia è quindi l'unico datore di lavoro tenuto a prendere eventuali misure per proteggere i propri collaboratori o i loro familiari (art. 12) o autorizzato a stipulare assicurazioni per i propri collaboratori (art. 14).

Art. 13

Nei capoversi 1 e 3 sono adeguati i rinvii ai pertinenti articoli di legge.

L'articolo stabilisce inoltre che l’Ufficio federale di polizia è l'autorità responsabile della conclusione dei contratti. Dal momento che l'OFIM non si applica più alle inchieste mascherate eseguite in virtù della PPM, l’Ufficio federale di polizia ora è l'unico organo autorizzato a stipulare tali contratti. Per quanto riguarda l’Ufficio federale di polizia, il vecchio capoverso 3 è stato integrato nel capoverso 1. La disposizione relativa all'Ufficio dell'uditore in capo responsabile nel caso di procedimenti penali militari è invece stata abrogata.