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Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 10 pagine

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Banche e casse di risparmio. LF

c. il rapporto tra il totale di bilancio della banca e il prodotto interno lordo annuo della Svizzera;

d. il profilo di rischio della banca in questione.

3Il profilo di rischio è determinato dalla struttura delle attività, del bilancio e dell'organizzazione, dalla qualità degli attivi, dalla liquidità e dal grado d'indebitamento.

Art. 9 Esigenze particolari

1Le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari. L'estensione e il contenuto di dette esigenze dipendono dal grado di rilevanza sistemica delle banche. Queste esigenze devono essere proporzionali, prendere in considerazione le loro ripercussioni sulle banche interessate e sulla concorrenza e tener conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

2Le banche di rilevanza sistemica devono in particolare:

a. disporre di fondi propri; questi devono segnatamente:

1. garantire, tenuto conto delle esigenze legali, una capacità di sopportare perdite maggiore delle banche che non hanno rilevanza sistemica;

2. contribuire in misura preponderante, in caso di rischio d'insolvenza, a mantenere le funzioni di rilevanza sistemica;

3. stimolarle a limitare il loro grado di rilevanza sistemica e a migliorare la loro capacità di essere risanate o liquidate;

4. essere commisurati agli attivi ponderati in funzione del rischio, da un lato, e agli attivi non ponderati in funzione del rischio, che possono comprendere anche operazioni fuori bilancio, dall'altro;

b. disporre di liquidità che garantisca loro una migliore capacità di assorbire shock di liquidità rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, in modo da riuscire a rispettare i propri obblighi di pagamento anche in una situazione eccezionalmente difficile;

c. ripartire i rischi in modo tale da limitare i rischi di controparte e la concentrazione di rischi;

d. essere organizzate, soprattutto a livello di struttura, infrastruttura, conduzione, controllo e flussi di capitale e di liquidità interni al gruppo, in modo tale da garantire, in caso di rischio d'insolvenza, il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica.

3Il Consiglio federale concretizza le esigenze particolari. Consulta in proposito la Banca nazionale svizzera e la FINMA.

Art. 10 Applicazione alla singola banca

1La FINMA, dopo aver consultato la Banca nazionale svizzera, stabilisce mediante decisione le esigenze particolari che la banca di rilevanza sistemica deve adempiere.