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Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 10 pagine

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Banche e casse di risparmio. LF

2Nel caso di gruppi finanziari o di conglomerati finanziari anche le società madri che non sono banche possono costituire capitale sociale supplementare.

3Il capitale sociale supplementare può essere utilizzato soltanto per potenziare la dotazione di capitale proprio nell'ambito delle prescrizioni sui fondi propri.

Art. 12 Capitale di riserva

1L'assemblea generale di una banca avente forma giuridica di società anonima può autorizzare il consiglio di amministrazione, mediante modifica degli statuti, ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione allo scopo di costituire capitale di riserva.

2L'assemblea generale può limitare l'importo del capitale di riserva e la durata entro cui può essere mantenuto.

3Gli statuti indicano:

a. un'eventuale limitazione della durata o dell'importo nominale del capitale di riserva;

b. l'importo dei conferimenti da effettuare o l'autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirlo;

c. il tipo di azioni o di buoni di partecipazione, compresi eventuali privilegi, o l'autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirlo;

d. il contenuto e il valore di vantaggi speciali, nonché i nomi dei beneficiari, o l'autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirli;

e. una limitazione della trasferibilità di nuove azioni nominali o l'autorizzazione al consiglio di amministrazione di definirla.

4Entro i limiti dell'autorizzazione il consiglio di amministrazione può procedere all'aumento del capitale azionario. A tale scopo emana le disposizioni necessarie, sempre che non figurino già nella decisione dell'assemblea generale, in particolare per quanto concerne:

a. il valore nominale dell'aumento;

b. il numero e il valore nominale delle azioni;

c. il prezzo di emissione;

d. il tipo di conferimenti;

e. le assunzioni di beni;

f. il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo.

5Per motivi gravi, il consiglio di amministrazione può escludere o limitare il diritto di opzione degli azionisti precedenti. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi a condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo.