Progetto
Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Banche e casse di risparmio. LF
2Allorché stabilisce le esigenze relative ai fondi propri secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a, la FINMA può prendere in considerazione misure volte a ridurre i rischi legati alla rilevanza sistemica della banca in questione.
Art. 10a Mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica
1Le banche di rilevanza sistemica devono provare che, in caso di rischio d'insolvenza, sono in grado di mantenere le funzioni di rilevanza sistemica. Nel caso in cui la banca non produca questa prova, la FINMA ordina le misure necessarie.
2La FINMA può ordinare in particolare:
a. preparativi intesi a creare in Svizzera un soggetto giuridico indipendente che mantenga le funzioni di rilevanza sistemica;
b. l'esternalizzazione di infrastrutture o prestazioni di servizio di rilevanza sistemica in una società gestita in modo centralizzato all'interno di un gruppo o di un'unità a sé stante;
c. la definizione chiara delle attività in seno al gruppo, in particolare limitando garanzie e finanziamenti interni al gruppo;
d. la strutturazione giuridica e operativa della banca in funzione dei suoi settori di attività;
e. l'instaurazione di una congruenza geografica estesa tra attivi e passivi.
Art. 10b Misure nel settore delle retribuzioni
1Se, direttamente o indirettamente, nonostante l'attuazione delle esigenze particolari è accordato un aiuto statale con fondi della Confederazione a una banca di rilevanza sistemica, il Consiglio federale ordina contestualmente, per la durata del sostegno richiesto, misure relative ai sistemi di retribuzione della stessa.
2Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno richiesto, il Consiglio federale può in particolare:
a. vietare completamente o in parte il pagamento di retribuzioni variabili;
b. ordinare adeguamenti del sistema di retribuzione.
3Le banche di rilevanza sistemica hanno l’obbligo di prevedere nei loro accordi di retribuzione una riserva secondo cui, in caso di sostegno statale ai sensi del presente articolo, è possibile intervenire sul diritto alla retribuzione variabile.
Capo sesto: Capitale sociale supplementare
Art. 11 Costituzione
1Le banche possono costituire capitale sociale supplementare sotto forma di capitale di riserva o di capitale convertibile.