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Consultazione 2010/63: Modifica della legge sulle banche (too big to fail, TBTF) · 10 pagine
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Banche e casse di risparmio. LF
Art. 9a
Abrogato
Art. 10 cpv. 3 e 4
Abrogati
Art. 11 lett. b
La tassa è esigibile:
b. sui diritti di partecipazione: 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 7);
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3. Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva
Art. 4 cpv. 1 lett. a e abis(nuova)
1L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi:
a. da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie nonché da averi iscritti nel libro del debito pubblico emessi da una persona domiciliata in Svizzera o all'estero girati, rimborsati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera a una persona fisica domiciliata in Svizzera quale avente diritto economico;
abis. da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie nonché da averi iscritti nel libro del debito emessi da una persona domiciliata in Svizzera girati, rimborsati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera a un indirizzo in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni del reddito. È equiparata all'emissione in Svizzera l'emissione effettuata da una società estera di un gruppo svizzero per la quale garantisce la società madre svizzera.
Art. 9 cpv. 1bis(nuovo)
1bisSi considera agente pagatore in Svizzera ai sensi dell’articolo 4 ogni operatore economico che gira, rimborsa o accredita redditi all'avente diritto economico oppure riscuote un simile pagamento in suo favore, indipendentemente dal fatto che detto operatore economico sia il debitore del credito per il quale sono pagati i redditi o sia incaricato dal debitore o dall'avente diritto economico di pagare o di riscuotere i crediti. Si considerano operatori economici segnatamente:
a. persone giuridiche, enti pubblici e loro stabilimenti, investimenti collettivi di capitali, società di persone e stabilimenti d'impresa di società estere; e
b. persone fisiche che, nell'esercizio delle loro attività, girano, rimborsano o accreditano regolarmente o anche soltanto occasionalmente redditi.
10 RS 642.21