Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/67: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1990 che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO) · 13 pagine
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Consultazione sulla modifica dell’ODO Pagina 1
1. Oggetto della procedura di consultazione
Sulla scorta dell’iniziativa parlamentare Hofmann del 19 giugno 2002 (Iv. pa. 02.436), con la revisione parziale del 20 dicembre 2006 il Parlamento ha adottato varie modifiche della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)1 e della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)2 volte a precisare il diritto di ricorso delle associazioni. Nell’ambito di questa revisione, il Parlamento ha inserito agli articoli 55 capoverso 1 lettera b LPAmb e 12 capoverso 1 lettera b LPN una disposizione in base alla quale le organizzazioni ambientaliste legittimate a ricorrere possono svolgere un’attività economica soltanto se serve a conseguire gli scopi ideali dell’organizzazione. Questa prescrizione è stata concretizzata ulteriormente all’articolo 3 capoverso 4 ODO3: il tipo di attività economica delle organizzazioni ambientaliste deve corrispondere agli scopi idealistici dell’organizzazione e questa attività non deve essere predominante rispetto all’attività ideale. Le disposizioni concernenti l’attività economica delle organizzazioni legittimate a ricorrere nella LPAmb, nella LPN e nell’ODO sono entrate in vigore il 1° luglio 2010.
In vista dell’entrata in vigore della disposizione concernente l’attività economica consentita, il DATEC ha verificato l’attività economica delle 31 organizzazioni legittimate a ricorrere elencate nell’allegato dell’ODO.
Al contempo, , in base all’articolo 2 capoverso 2 ODO, il DATEC ha esaminato se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora le altre condizioni di cui agli articoli 55 LPAmb e 12 LPN. Si trattava sostanzialmente di stabilire se le organizzazioni sono ancora sufficientemente attive a livello nazionale come organizzazioni di protezione dell’ambiente o di protezione della natura e del paesaggio (art. 55 cpv. 1 LPAmb, art. 12 cpv. 1 LPN).
Dalla verifica dell’attività economica è emerso che, in virtù del nuovo diritto, tale attività potrebbe non più essere ammissibile per l’Associazione traffico e ambiente (ATA), la Fondazione svizzera per la pratica ambientale (PUSCH) e l’Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA). Per quanto riguarda l’esame dell’attività a livello nazionale è risultato che la Fondazione svizzera del traffico (FST), la Lega svizzera contro il rumore (SLL) e Pro Campagna, Organizzazione svizzera per la cura dell’architettura e della cultura rurali, potrebbero non più adempiere le norme di legge. Queste sei organizzazioni sono quindi state sottoposte a un secondo esame completo, con tanto di audizione degli interessati.
Il DATEC è giunto alla conclusione che nessuna organizzazione esercita un’attività economica non più ammessa in virtù del nuovo diritto, ciò che giustificherebbe la revoca del diritto di ricorso. L’esame dell’adempimento delle altre condizioni di cui agli articoli 55 LPAmb e 12 LPN ha invece rivelato che due organizzazioni non sono più attive a livello nazionale (FST, Pro Campagna). A queste organizzazioni va quindi revocato il diritto di ricorso. Un’organizzazione rinuncia volontariamente al diritto di ricorso delle associazioni (SLL).
1 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (USG, RS 814.01)
2 Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451)
3 Ordinanza del 27 giugno 1990 che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO, RS 814.076)