Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/93: 09.480 n Iv.Pa. Nessuna estensione dell'obbligo d'informazione in materia di rilevazioni statistiche federali · 8 pagine
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dell’Ufficio federale di statistica, eccezion fatta della partecipazione al censimento federale della popolazione.
1.3 Attuazione dell’iniziativa
Il 21 maggio 2010, la CIP-N ha incaricato la propria segreteria di collaborare con l’amministrazione per elaborare un avamprogetto al fine di concretizzare le richieste dell’iniziativa.
Nella seduta del 21 ottobre 2010, la commissione plenaria ha esaminato il progetto preliminare di modifica della legge sulla statistica federale che ha approvato con 15 voti contro 3 e 3 astensioni. Una minoranza della commissione propone di non entrare in materia sul progetto, perché ritiene che statistiche complete e affidabili abbiano grande importanza per la pianificazione politica e l’elaborazione delle linee direttrici dell’operato statale e rifiuta pertanto di sancire il carattere facoltativo delle rilevazioni dirette eseguite presso le persone fisiche che vivono in economie domestiche private. La commissione ha poi posto in consultazione il progetto preliminare fino al 28.02.2011.
1.4 Il diritto vigente
L’articolo 6 della legge sulla statistica federale (LStat ; RS 431.01) regola gli obblighi delle persone interrogate nell’ambito di una rilevazione statistica. Prevede che il Consiglio federale possa obbligare le persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico o privato a fornire informazioni, se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta. Le modalità dell’esecuzione sono disciplinate nell’articolo 6 dell’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche; RS 431.012.1) e nel suo allegato che elenca le statistiche eseguite dall’Ufficio federale di statistica. La RIFOS figura al n. 15 dell’allegato e reca la menzione «informazione obbligatoria».
Gli obblighi delle persone interrogate nell’ambito del censimento federale della popolazione sono invece stabiliti nella legge sul censimento del 22 giugno 2007 (RS 431.112), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Secondo l’articolo 10, le persone fisiche sono tenute a fornire le informazioni richieste nell’ambito della rilevazione strutturale; quest’ultima è definita nell’articolo 6 come una «rilevazione campionaria di caratteristiche non contenute né nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni, né nei registri ufficiali di persone armonizzati della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni».