Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/93: 09.480 n Iv.Pa. Nessuna estensione dell'obbligo d'informazione in materia di rilevazioni statistiche federali · 8 pagine

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4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Nella situazione attuale, le ripercussioni della presente modifica di legge riguarderanno principalmente la Rilevazione delle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS).

Questa rilevazione è compiuta nell’ambito dell’accordo bilaterale sulla statistica concluso con la Comunità europea che ha imposta una revisione della RIFOS; le principali novità sono il passaggio a una rilevazione trimestrale e il rispetto di determinati criteri di precisione. Dal 2010 l’Ufficio federale di statistica ha fissato la dimensione del campionamento al minimo necessario per rispettare gli impegni internazionali della Svizzera.

L’UFS ritiene che, con il ripristino della rilevazione facoltativa, i costi aumenteranno del 25 per cento (1,2 milioni di franchi), se viene reintrodotto un modesto indennizzo per i partecipanti (per esempio l’invio di 5.- franchi in francobolli per intervista); invece, se si rinuncia all’indennizzo, i costi della rilevazione aumenteranno soltanto del 10 per cento (0,5 milioni di franchi). Oltre all’aumento per gli eventuali costi supplementari degli indennizzi, i costi aumenteranno anche per la riduzione del numero di interviste realizzate per ora (costi supplementari fatturati dall’istituto incaricato di realizzarle: 0,4 milioni di franchi) e alla necessità di trattare un campionamento di partenza più ampio (bisogni supplementari di personale: 0.5 equivalenti a tempo pieno e spese supplementari di stampa e spedizione).

Se non viene reintrodotto un indennizzo per coloro che partecipano alla rilevazione, è difficile stabilire quale possa essere l’impatto della soppressione dell’obbligo di informazione, tenuto conto del fatto che sull’arco di 15 mesi i partecipanti alla rilevazione sono intervistati ben quattro volte.

5 Relazione con il diritto europeo

La RIFOS è parte integrante dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico1. Secondo l’articolo 2 dell’accordo, gli atti normativi menzionati nell’allegato A sono obbligatori per le Parti contraenti. L’atto normativo principale in materia di rilevazioni relative alle forze di lavoro è il Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio del 9 marzo 1998 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità.

La modifica proposta non tiene conto di una raccomandazione per il miglioramento della qualità delle rilevazioni sulle forze di lavoro formulata nel 2009 dall’Ufficio della statistica dell’Unione europea (EUROSTAT), che suggerisce di rendere obbligatoria la partecipazione alla rilevazione; essa è comunque conforme al diritto europeo vigente.

1 Cfr. l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico (RS 0.431.026.81); in vigore dal 1° gennaio 2007. L’allegato A è stato modificato dalla decisione 2/2008 del comitato statistico adottata il 21 novembre 2008 (RU 2009 1041).