Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/93: 09.480 n Iv.Pa. Nessuna estensione dell'obbligo d'informazione in materia di rilevazioni statistiche federali · 8 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

La modifica del capoverso 1 rende facoltativa la partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni eseguite presso le economie domestiche private. Le attuali disposizioni della legge sulla statistica (LStat) abilitano il Consiglio federale a stabilire nell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche se le persone fisiche sono obbligate a partecipare a una determinata rilevazione o no. Se la LStat sancisce d’ora innanzi il principio secondo cui le persone fisiche non sono obbligate a fornire informazioni nell’ambito delle rilevazioni compiute presso le economie domestiche private, non è più possibile che tale obbligo sia previsto nell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche.

Il nuovo capoverso intende scientemente proteggere la sfera privata delle persone fisiche. Fanno eccezione le interviste concernenti l’attività professionale o commerciale di una determinata persona. Un medico, per esempio, rimane assoggettato all’obbligo di fornire informazioni nell’ambito della statistica dei decessi e delle cause di decesso, poiché l’oggetto di tale rilevazione è connesso con la sua attività professionale. La seconda frase del capoverso rinvia alla speciale normativa prevista nella legge sul censimento federale della popolazione, che rende in una certa misura obbligatoria la partecipazione della popolazione.

cpv. 1bis :

Poiché nella loro qualità di membri di un’economia domestica privata le persone fisiche non hanno l’obbligo di fornire informazioni nell’ambito di una rilevazione diretta, occorre garantire che l’Ufficio federale di statistica possa svolgere il proprio mandato impiegando nella misura del possibile i dati esistenti (rilevazioni indirette) e sia così in grado di adempiere i suoi compiti relativi alla tenuta delle statistiche federali. In altri termini ciò significa che, se esegue compiti di diritto pubblico e costituisce una collezione di dati (un registro per esempio) in tale ambito, una persona fisica o giuridica o un’istituzione deve mettere tale collezione a disposizione dell’UFS a fini statistici. In tal modo è possibile evitare di raccogliere direttamente presso gli interessati dati già disponibili altrove, per esempio nei registri degli abitanti, presso le casse di compensazione AVS ecc. L’articolo 6 capoverso 1bis precisa quindi che le persone e le istituzioni che svolgono compiti di diritto pubblico sono obbligate a fornire informazioni.

cpv. 4 :

Per motivi relativi alla sistematica del testo legale, il testo attuale del capoverso 1 che conferisce alcune competenze al Consiglio federale è ripreso nel capoverso 4. Pure per motivi di sistematica è aggiunta l’espressione «fatto salvo il capoverso 1» che sta esplicitamente a indicare come le competenze del Consiglio federale non possano oltrepassare quanto prevede il capoverso 1. La partecipazione alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è sempre facoltativa.

Alla modifica dell’articolo 6 LStat deve corrispondere l’adeguamento del n. 15 dell’allegato all’ordinanza sulle rilevazioni statistiche dedicato alla Rilevazione delle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)).