Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/93: 09.480 n Iv.Pa. Nessuna estensione dell'obbligo d'informazione in materia di rilevazioni statistiche federali · 8 pagine
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2 Grandi linee del progetto
La commissione propone di realizzare l’obiettivo dell’iniziativa completando l’articolo 6 della legge sulla statistica federale. L’obbligo delle persone fisiche di partecipare alle rilevazioni dell’Ufficio federale di statistica continua ad applicarsi per quanto concerne il censimento della popolazione. Invece, la partecipazione di queste persone alle altre rilevazioni, segnatamente alla RIFOS, sarà facoltativa. È mantenuto l’obbligo di fornire informazioni a cui determinate persone, come i medici, sono assoggettate in virtù della loro professione. La modifica proposta garantisce la possibilità per l’Ufficio federale di statistica di impiegare i dati esistenti nell’ambito delle rilevazioni indirette e non tange la qualità delle statistiche. L’inconveniente di un’eventuale diminuzione della rappresentatività è compensato dal vantaggio della maggiore affidabilità delle informazioni fornite volontariamente.
L’obbligo di fornire informazioni nell’ambito della RIFOS è stato introdotto a inizio ottobre 2009, poiché la rilevazione ha allora cessato di essere annuale per essere compiuta continuamente su tutto l’arco dell’anno, conformemente all’accordo bilaterale sulle statistiche concluso tra la Svizzera e la Comunità europea. Si voleva così risparmiare sui costi assicurando nel contempo la qualità degli indicatori ricavati dalla rilevazione. La qualità della rilevazione dipende infatti dal volume del campionamento e dalla possibilità di ridurre al minimo il numero dei rifiuti parteciparvi. L’esattezza di una rilevazione campionaria è in effetti fortemente connessa con la natura aleatoria del campionamento che diminuisce con ogni rifiuto di fornire informazioni. Una rilevazione pilota eseguito nel 2008 aveva dimostrato che l’obbligo di fornire informazioni riduceva nettamente i casi di rifiuto senza generare comportamenti pregiudizievoli alla qualità della rilevazione.
Sembra tuttavia necessario relativizzare le ripercussioni effetti della partecipazione obbligatoria. Le ripercussioni positive constatate nell’ambito della rilevazione pilota potrebbero essere dovute a un effetto di sorpresa e avere carattere temporaneo. Infatti, le conseguenze a lungo termine dell’obbligo di fornire informazioni devono ancora essere provate. Un altro parametro di cui va tenuto conto è il contenuto del questionario della RIFOS. Alcune domande sono particolarmente indiscrete («Ha un problema fisico o psichico che limita le sue attività quotidiane? Qual è il suo salario mensile? Qual è il reddito totale della sua economia domestica? L’anno scorso abitava con le medesime persone con cui vive oggi? Quanti sono i numeri di telefono privati di cui dispongono i membri della sua economia domestica?») e possono essere considerate come intrusioni nella sfera privata. È di conseguenza poco verosimile che persone inclini a tacere diano risposte affidabili soltanto perché minacciate di una multa in caso di silenzio. Anche se la struttura del questionario permette di rilevare le incoerenze delle risposte, la loro correzione è però una fonte di spese supplementari.
3 Commento delle disposizioni
Art. 6 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 4 (nuovo)
cpv. 1 :