Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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Compendio

Il Consiglio federale propone di introdurre nel Codice penale una nuova forma di espulsione dal territorio svizzero allo scopo di attuare le nuove disposizioni costituzionali relative all’espulsione di stranieri che commettono reati. A tal fine si intende tener conto per quanto possibile dei principi costituzionali e delle garanzie dei diritti umani. Una proposta dei rappresentanti del comitato d’iniziativa è stata posta in consultazione come variante.

Il 28 novembre 2010 Popolo e Cantoni hanno accolto l'iniziativa popolare «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)», respingendo il controprogetto diretto. L’iniziativa ha completato l'articolo 121 della Costituzione federale (Cost.) con i capoversi 3–6, secondo cui gli stranieri che sono condannati per determinati reati, o hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell’aiuto sociale, perdono il diritto di soggiorno in Svizzera. I condannati soggiacciono inoltre a un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. Secondo le disposizioni transitorie, entro cinque anni dall'accettazione delle nuove disposizioni costituzionali, il legislatore deve definire e completare le fattispecie penali di cui all'articolo 121 capoverso 3 Cost. ed emanare disposizioni penali per punire coloro che violano il divieto di entrata.

Con decisione del 22 dicembre 2010 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha istituito un gruppo di lavoro, composto da esperti esterni e collaboratori dell'Amministrazione federale, che ha elaborato quattro proposte di attuazione legislativa delle nuove disposizioni costituzionali ed evidenziato le ripercussioni legali delle proposte.

La variante 1 dell'avamprogetto si basa sulle proposte della maggioranza del gruppo di lavoro e concede maggiore importanza alle nuove disposizioni costituzionali che all'attuale diritto costituzionale e internazionale. In questi settori del diritto sono previste diverse limitazioni per realizzare l'inasprimento dell'attuale prassi in materia di espulsione voluto dalle nuove disposizioni costituzionali. Per quanto concerne il diritto internazionale è stato tenuto conto delle garanzie internazionali dei diritti dell’uomo. Con la variante 1 il Consiglio federale propone una soluzione che, da una parte, rispetta la volontà del Popolo e, dall’altra, evita in ampia misura contraddizioni con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone. La soluzione prevede infatti che il catalogo dei reati che portano automaticamente all’espulsione si concentri sui crimini gravi.

La variante 2 è stata proposta dai rappresentanti del comitato di iniziativa che siedono nel gruppo di lavoro e parte dal presupposto del primato assoluto delle nuove disposizioni costituzionali, in quanto diritto più recente, sull'attuale diritto costituzionale e sulle regole non cogenti del diritto internazionale – in particolare sulle garanzie internazionali dei diritti umani.