Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 7 pagine

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A sostegno del loro parere, i Cantoni SZ e GE nonché CI AG adducono in particolare le difficoltà probatorie: tale variante va preferita per garantire maggiore certezza giuridica; nei procedimenti giudiziari continuano a porsi difficoltà probatorie e l’introduzione di un sistema marcatempo qualificato potrebbe mitigare il problema. Anche il Canton ZG, contrario alla nuova formulazione dell’articolo 14 capoverso 2bisCO, si associa all’argomentazione menzionata, ma vede altri problemi che potrebbero sorgere in questo contesto (cfr. sotto).

Il Canton ZH è dell’avviso che il sistema marcatempo serva a prevenire le frodi e altri casi di falsificazione. È vero che nemmeno nel caso della firma autografa è possibile stabilire quando sia stata apposta. Tuttavia, è meglio protetta dalle falsificazioni proprio grazie alla sua autografia, che viene meno nel caso della firma elettronica. Per questo motivo, il Canton ZH reputa necessario il sistema marcatempo.

SWICO e SwissHoldings considerano il sistema marcatempo una componente essenziale della firma elettronica. Entrambi sono dell’avviso che in tal modo i documenti potranno essere contrassegnati elettronicamente così da poterne stabilire e comprovare l’origine e l’autore.

I Cantoni SO, VD e VS approvano che la FiEle non si sia espressa in merito alla questione e che tale requisito venga all’occorrenza previsto nella rispettiva legislazione (speciale).

I Cantoni ZG, TG e JU nonché La Posta e PrivaSphere vogliono invece mantenere l’attuale formulazione dell’articolo 14 capoverso 2bisCO e sono contrari all’introduzione del sistema marcatempo qualificato. Il Canton ZG, La Posta e PrivaSphere ritengono che il problema sia correlato al collegamento online. Per apportare un sistema marcatempo qualificato occorre infatti un collegamento online. Ciò significa che per integrare un sistema marcatempo nella firma elettronica occorre essere collegati a Internet al momento della firma. L’esperienza pratica mostra che tale collegamento online non è sempre disponibile. Di conseguenza, in seguito all’introduzione dell’obbligo di un sistema marcatempo non saranno più possibili firme elettroniche «offline». Per questo motivo l’obbligo di munire ogni firma elettronica qualificata di un sistema marcatempo qualificato va per ora respinto. Secondo PrivaSphere andrebbe considerata una formulazione potestativa, secondo cui il Consiglio federale potrebbe, in un secondo tempo, dichiarare obbligatorio il sistema marcatempo qualificato.

5.2 Responsabilità per la chiave di creazione della firma (art. 59a cpv. 1 CO)

I Cantoni ZH, GL e JU nonché PLR, l’Unione delle città svizzere, economiesuisse, FSA,

ISSS, CI AG, La Posta, SWICO, BIT, PrivaSphere, SwissHoldings e CVCI ritengono problematica la responsabilità per la chiave di creazione della firma disciplinata nell’articolo 59a capoverso 1 CO. La maggioranza raccomanda di abrogare tale disposizione. FSA, La Posta e PrivaSphere sono dell’avviso che l’articolo 59a capoverso 1 CO possa essere mantenuto purché venga allentato.

Stando al parere della Posta, è opportuno chiamare a rispondere il titolare della chiave crittografica segreta soltanto se anche il terzo deve assumersi le sue responsabilità. Essa ritiene pertanto importante che nella legge vengano menzionati tutti gli autori, come pure i loro diritti e doveri, ed esige un allentamento del requisito di sicurezza sancito nella legge.