Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/106: Revisione totale della legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) · 7 pagine

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Questo diritto spetta soltanto agli avvocati iscritti nel registro degli avvocati. Il TF deve poter continuare a esigere una firma elettronica qualificata per tali memorie e istanze.

FSA propone una modifica dell’articolo 42 capoverso 4 LTF. La corrispondente proposta di formulazione e altre osservazioni relative agli articoli della LTF che non sono oggetto

dell’avamprogetto posto in consultazione figurano nell’allegato.

5.3.3 Codice di procedura civile e Codice di procedura penale

FSA auspica che nel corso dell’attuazione della comunicazione elettronica di atti giuridici si vagli, a seconda delle procedure, se è necessario ricorrere a una firma elettronica qualificata oppure se l’utilizzo di una firma elettronica regolamentata soddisfi in misura sufficiente le giustificate esigenze di identificazione del mittente e degli aventi diritto. Propone pertanto di limitare al minimo indispensabile l’impiego della firma elettronica qualificata.

Ad esempio, non è necessario munire di firma gli allegati a una memoria o istanza presentata a un tribunale. Può invece essere opportuno munire una memoria o un’istanza di una firma qualificata.

Ad articolo 130 capoverso 2 CPC/articolo 110 capoverso 2 CPP:

ISSS approva che la «firma elettronica regolamentata» venga chiesta per la trasmissione di atti delle parti sia nella procedura civile sia nel procedimento penale. Alla luce delle esperienze maturate con la FiEle del 2003 è tuttavia probabile che ciò non basti affinché la comunicazione elettronica con i tribunali civili e penali si imponga nella prassi senza grandi limitazioni e ritardi. Per questo motivo, ISSS, propone che i privati che sono parti nel procedimento abbiano il diritto di richiedere la comunicazione elettronica, contrariamente alla prassi attuale, che consente la comunicazione elettronica soltanto con le autorità che avrebbero approvato di essere inserite in un corrispondente elenco.

Ad articoli 130, 139 e 143 capoverso 2 CPC/articolo 86 CPP:

Si tratta di disposizioni che non sono oggetto dell’avamprogetto posto in consultazione. I dettagli in merito a tali disposizioni figurano in allegato (panoramica dei pareri pervenuti).