Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 50 pagine

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- occorre prevedere il trasferimento di procedimenti penali dall’Istituto o dall’Amministrazione federale delle dogane al Ministero pubblico della Confederazione nel caso in cui sia necessario sorvegliare il traffico postale e delle telecomunicazioni, condurre un’inchiesta mascherata o per altri casi;

- devono poter essere ordinate misure di sorveglianza segreta più lievi nell’ambito dei procedimenti penali dell’Istituto o dell’Amministrazione federale delle dogane.

A seguito di vari interventi parlamentari ci si chiede inoltre se sia indicato, indipendentemente dalla Convenzione Medicrime, adeguare le disposizioni sull’importazione di medicamenti non omologati da parte di persone singole (livello d'ordinanza del Consiglio federale).

Con la ratifica della Convenzione Medicrime e le modifiche di legge proposte la Svizzera avrà a disposizione gli strumenti necessari per la lotta alla contraffazione di agenti terapeutici su scala nazionale e internazionale.