Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine
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ta sotto il profilo materiale e temporale (cfr. art. 5 cpv. 1 e 4). Il raggiungimento di quest'obiettivo rientra non da ultimo anche nell’interesse dei professionisti della salute tenuti a notificare i dati e può pertanto essere considerato accettabile.
Visto quanto precede, si può concludere che la libertà economica nella sua essenza non viene intaccata dall'obbligo di raccolta e trasmissione dei dati.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Nell’ambito della registrazione dei tumori la Svizzera non sottostà a impegni internazionali giuridicamente vincolanti. Un aspetto importante inerente alla registrazione concerne la protezione dei dati, oggetto di una convenzione del Consiglio d’Europa. La Convenzione del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale124, il Protocollo aggiuntivo dell’8 novembre 2001 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati125 e le raccomandazioni importanti non vengono violati dal presente avamprogetto (cfr. cap. 2.5.2.1 e 2.5.2.2).
5.3 Forma dell’atto
L’avamprogetto comprende disposizioni importanti contenenti norme di diritto che secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale in materia deriva dall’articolo 163 capoverso 1 della Costituzione federale.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
L’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. stabilisce che le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi all’anno richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.
L’indennità prevista all’articolo 32 per compiti di esecuzione affidati a terzi dovrebbe superare il limite previsto per nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi all’anno. Per questo motivo tale articolo dev'essere sottoposto al freno alle spese.
5.5 Delega di competenze legislative
In varie disposizioni l’avamprogetto prevede la delega di competenze normative al Consiglio federale. Parallelamente, disciplina già i principi fissando così il quadro entro il quale l’esecutivo può legiferare. È inoltre opportuno conferire al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione nei settori in cui sono
124RS 0.235.1