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Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 12 pagine
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Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT)
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina:
a. la registrazione e l’analisi dei dati sulle malattie tumorali;
b. la promozione della registrazione e dell’analisi dei dati su altre malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne.
Art. 2 Scopo
La presente legge ha lo scopo di costituire le basi di dati necessarie per:
a. monitorare l’evoluzione delle malattie di cui all’articolo 1;
b. elaborare e attuare misure di prevenzione e di diagnosi precoce nonché controllarne l’efficacia;
c. valutare la qualità dell’assistenza, della diagnosi e del trattamento;
d. sostenere la pianificazione sanitaria.
Art. 3 Delimitazione rispetto alla ricerca sull’essere umano
Le attività dei registri cantonali dei tumori, del Registro svizzero dei tumori pediatrici e del servizio nazionale di registrazione dei tumori secondo gli articoli 8–22 della presente legge non sono considerate ricerca ai sensi della legge del 30 settembre 20113 sulla ricerca umana.
RS ..........
1RS 101