Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine

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5.1.2.2 Proporzionalità dell’obbligo di notifica in relazione alla limitazione della libertà economica (art. 27 Cost.)

L’articolo 27 Cost. garantisce la libertà economica. Secondo il capoverso 2, essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio. La prescrizione in base alla quale i laboratori o i medici liberi professionisti devono inoltrare a un registro, in una determinata forma, taluni dati acquisiti nell’ambito della loro attività professionale va considerata una limitazione al libero esercizio della professione, visto che la libertà economica garantisce la libertà di svolgere un’attività lucrativa indipendente con tutte le sue implicazioni.122

L’obbligo di notificare determinati dati acquisiti nell’esercizio della propria attività rappresenta un’ingerenza nella libertà economica. Simili obblighi vigono tuttavia in numerosi ambiti del settore sanitario, tra cui quello delle malattie trasmissibili (art. 27 della legge sulle epidemie123). A confronto, per esempio, il divieto di esercitare un’attività commerciale o l’introduzione di un obbligo di autorizzazione cui subordinarne l’esercizio costituirebbero ingerenze più gravi nella libertà economica.

Anche in questo caso occorre appurare se tale limitazione è idonea e necessaria a tutelare il pubblico interesse, vale a dire la sanità pubblica, nell’ambito della lotta contro le malattie e se può pertanto essere considerata ammissibile.

Idoneità

Per raggiungere gli obiettivi del presente avamprogetto, la raccolta dei dati minimi dev'essere effettuata in modo per quanto possibile esaustivo e completo su tutto il territorio nazionale. L’obbligo per determinati professionisti della salute di rilevare informazioni specifiche su malattie tumorali e di trasmetterle ai registri competenti è uno strumento idoneo alla registrazione esaustiva, completa e capillare dei dati rilevanti.

Necessità

Senza l’introduzione di un obbligo di raccolta e di trasmissione per determinati professionisti della salute, il rilevamento dei dati rilevanti non sarebbe esaustivo. Se la raccolta e la trasmissione fossero volontarie, tra questi professionisti ve ne sarebbero immancabilmente alcuni che non comunicherebbero le informazioni necessarie, o non lo farebbero regolarmente. Per garantire l'esaustività non è pertanto ipotizzabile un'altra misura altrettanto incisiva, ragion per cui il criterio di necessità dell’obbligo di raccolta e trasmissione è adempiuto.

Proporzionalità tra scopo ed effetto dell’ingerenza (ammissibilità)

L’introduzione dell’obbligo di raccolta e di trasmissione, che non interferisce in modo grave nel diritto di esercitare liberamente la professione, garantisce il rilevamento completo dei dati necessari alla lotta contro le malattie. Al contempo, la portata dei dati minimi da trasmettere è ridotta a pochi elementi (cfr. art. 4 cpv. 1). Peraltro, questi dati vengono per lo più già raccolti nell'ambito dei trattamenti clinici. I dati supplementari comportano elementi addizionali, ma la loro portata è limita-

122 Klaus A. Vallender, Kommentar zu Art. 27 BV, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2008, cif. 20.

123 RS 818.101