Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine
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5.1.2.1 Proporzionalità della trasmissione dei dati sotto il profilo dell’autodeterminazione informativa (art. 10 cpv. 2 e art. 13 cpv. 2 Cost.)
Gli ambiti protetti dagli articoli 10 capoverso 2 (libertà personale) e 13 capoverso 2 Cost. (impiego abusivo di dati personali) sono in parte simili, per lo meno sul piano della protezione dei dati sancita dalla Costituzione. Nel seguito non approfondiremo quale degli aspetti qui menzionati sia protetto dall’uno o dall’altro articolo. In questa sede è sufficiente ricordare che il diritto all’autodeterminazione informativa rientra nei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. Sulla base di tale diritto, ogni individuo può decidere in linea di massima autonomamente se, a chi o quando divulgare dati intimi sulla propria persona, pensieri, sensazioni o emozioni.119
Pertanto, la trasmissione non anonima di dati sanitari ai registri cantonali dei tumori e al Registro svizzero dei tumori pediatrici come pure la riutilizzazione dei dati cifrati da parte del servizio nazionale di registrazione dei tumori rientrano nell'ambito tutelato dell'autodeterminazione informativa. L'ingerenza che risulta dal trattamento dei dati non è grave: il paziente e il suo rappresentante legale possono infatti opporsi in ogni momento alla trasmissione dei dati minimi o revocare il consenso rilasciato alla trasmissione dei dati supplementari o dei dati di contatto (cfr. art. 6). In tal caso, i dati già registrati vengono cancellati o resi anonimi (art. 13 e 17).
Nell’ambito dell'esame della proporzionalità della limitazione di un diritto fondamentale, viene analizzato l’adempimento cumulativo di tre criteri: l’idoneità, la necessità e la proporzionalità tra lo scopo dell’ingerenza e il suo effetto (ammissibilità). Tutti gli aspetti vanno valutati alla luce delle finalità del disciplinamento giuridico.
Idoneità
Per raggiungere gli obiettivi del presente avamprogetto, i dati minimi devono essere rilevati in modo per quanto possibile esaustivo, completo e capillare (cfr. cap. 2.3.1). L'obbligo per i medici e le istituzioni sanitarie di trasmettere queste informazioni al registro cantonale competente - su riserva dell'opposizione del paziente - rappresenta una misura idonea ai fini dell’auspicata esaustività e completezza dei dati e della tutela dell'autodeterminazione informativa delle persone coinvolte. La stessa riflessione vale per l’inoltro dei dati supplementari.
Anche la trasmissione del cognome e del numero d'assicurato delle persone interessate costituisce una misura idonea, in quanto consente di completare in modo attendibile i dati già inseriti nel registro con quelli successivamente notificati relativi alla causa e alla data del decesso e di seguire nel tempo l’evoluzione della malattia (monitoraggio).
Necessità
Per formulare conclusioni pertinenti sull’insorgere e sulla frequenza delle malattie tumorali è indispensabile che la raccolta dei dati minimi venga effettuata in modo esaustivo e completo su tutto il territorio. L’unico modo per raggiungere quest'obiettivo è introdurre l’obbligo di trasmissione dei dati minimi ai registri competenti senza prevedere un diritto di opposizione del paziente. L'esperienza pluriennale
119 Jörg Paul Müller / Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. ediz., Berna 2008, pag. 167.