Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine

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maturata dai registri cantonali già operativi mostra tuttavia che si può generalmente ottenere una qualità dei dati sufficiente anche concedendo ai diretti interessati il diritto di opposizione. Per questo motivo l'avamprogetto prevede la possibilità per i pazienti di opporsi alla trasmissione dei dati minimi al registro cantonale competente. In base all'esperienza raccolta dai registri cantonali dei tumori che prevedono per lo più il diritto d'opposizione (cfr. cap. 1.6.3), si può partire dal presupposto che solo in casi rari i pazienti si opporranno alla registrazione dei dati minimi e che, tenuto conto degli oltre 30 000 nuovi casi registrati ogni anno, questi non incideranno sulla statistica. Non bisogna nemmeno dimenticare che, grazie alla statistica nazionale dei pazienti che si oppongono alla trasmissione dei loro dati (cfr. art. 14 cpv. 2), si possono correggere matematicamente eventuali distorsioni. Se la trasmissione dei dati minimi dipendesse dal consenso esplicito dei pazienti, si dovrebbe partire dal presupposto che in un numero indeterminato di casi questo consenso verrebbe negato. L'esperienza empirica mostra peraltro che, al momento della trasmissione dei dati, circa il 20 per cento dei pazienti oncologici sono già deceduti o sono in fase terminale. Inoltre il 10 per cento non accetta la diagnosi, in particolare i pazienti anziani o affetti da malattie psichiche. Se la registrazione dei dati minimi dipendesse dal consenso esplicito dei pazienti, vi sarebbe il rischio di grandi carenze informative e lo scopo dell'avamprogetto verrebbe rimesso in discussione. Non vi è quindi un'alternativa meno drastica e altrettanto efficace all'opposizione. Tuttavia, introducendo l'obbligo di raccolta e trasmissione dei dati senza diritto di partecipazione dei pazienti si va troppo lontano: questa soluzione non è necessaria per raggiungere lo scopo perseguito dall'avamprogetto e renderebbe impossibile la riutilizzazione dei dati minimi cifrati a scopo di ricerca. L'articolo 33 capoverso 2 LRUm120 prevede infatti che dati sanitari personali non genetici possono essere riutilizzati in forma codificata a scopo di ricerca se la persona interessata è stata previamente informata e non si è opposta.

La portata dei dati minimi da trasmettere è stata ridotta al minimo. La notifica dei dati nominativi fino al livello dei registri cantonali e del Registro svizzero dei tumori pediatrici si rivela necessaria in quanto rappresenta l'unica possibilità di confrontare in modo attendibile i dati con quelli contenuti nei registri degli abitanti e di completarli con i dati raccolti successivamente in sede di monitoraggio. Lo stesso discorso vale per il numero d'assicurato. Questo è il motivo per cui si è rinunciato all'inoltro di dati anonimi. L’inoltro di dati in forma cifrata sin dall'inizio è stato escluso in quanto, secondo l'attuale stato delle conoscenze, risulterebbe estremamente dispendioso dal punto di vista tecnico e comporterebbe elevati costi di investimento per i medici e i laboratori soggetti all'obbligo di notifica. Va inoltre menzionato che le persone chiamate ad applicare il presente avamprogetto sottostanno all'obbligo del segreto (art. 34). Infine, i registri cantonali dei tumori garantiscono che i dati identificativi dei pazienti siano trattati separatamente dagli altri dati (art. 9 cpv. 4) allo scopo di minimizzare il rischio di abuso.

Per raggiungere l’obiettivo perseguito dalla legge con la raccolta dei dati supplementari è invece sufficiente prevedere il diritto di opposizione del paziente (art. 5 cpv. 3). Ciò è appropriato se si considerano la portata e il tipo di dati da raccogliere, in quanto le informazioni sulla qualità e le condizioni di vita o sui fattori di rischio (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c e d) possono essere ottenute solo intervistando la persona direttamente interessata.

120 FF 2011 6589