Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 103 pagine

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Capoverso 2

Secondo FMH e UNION, il servizio nazionale di registrazione dei tumori deve operare con identificativi di pazienti e di casi non collegati al numero di assicurato.

5.10 Sezione 10: Disposizioni penali

Art. 36 Contravvenzioni

1È punito con la multa chiunque, intenzionalmente:

a. viola l’obbligo di raccogliere e trasmettere dati (art. 4 e 5);

b. viola l’obbligo di informare (art. 7);

c. viola una disposizione esecutiva la cui inosservanza è dichiarata punibile dal Consiglio federale.

2Il tentativo e la complicità sono punibili.

3Le contravvenzioni e le relative pene si prescrivono in cinque anni.

4In casi di esigua gravità si può rinunciare alla denuncia penale, al procedimento penale e alla punizione.

GAeSO si permette di fare presente la necessità di proteggere sufficientemente nella legislazione il segreto medico, inteso come segreto professionale soggetto al diritto penale, ma d’altra parte ravvisa l’esigenza di assicurare ai medici una legittimazione legale che li tuteli da un’eventuale azione penale o da provvedimenti disciplinari da parte delle associazioni professionali. A tale proposito ritiene quindi necessario inserire una specifica norma in deroga in sede di semplificazione della legislazione.

Capoverso 1 lettera a

Per FMH le previste sanzioni penali per la violazione dell’obbligo di notifica sono sproporzionate e inutili alla finalità. Per una buona qualità dei dati appaiono assai più decisivi la definizione di chiare competenze e un adeguato finanziamento.