Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 103 pagine
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Capoverso 2 lettera a
Per UDC è ovvio che i registri cantonali dei tumori debbano adempiere i propri compiti in modo efficiente e ritengono perciò questo passaggio superfluo, non conciliabile con il federalismo e quindi da abrogare, anche perché fa apparire i Cantoni interdetti e incapaci.
Capoverso 2 lettera b
ZH propone di modificare la disposizione in modo che i Cantoni debbano provvedere affinché il personale dei registri dei tumori disponga di una formazione e un perfezionamento adeguati.
UDC, lamentando il fatto che il compito di formare e perfezionare adeguatamente il personale sia affidato unicamente ai Cantoni, chiede l’abrogazione della disposizione in quanto superflua e non conciliabile con il federalismo; inoltre, fa apparire i Cantoni incapaci.
FMH segnala che la perdita di competenza specialistica nei registri cantonali dei tumori indotta dal cambiamento dei ruoli non può essere impedita con un articolo di legge formulato in questo modo.
Capoverso 2 lettera c
Diversi Cantoni rifiutano di consentire ai registri dei tumori di altri Cantoni il confronto dei dati con quelli dei propri registri degli abitanti (GL, GR e ZH). Alle perplessità di ordine tecnico e finanziario, dovute alla parziale mancanza di centralizzazione dei registri degli abitanti, si aggiungono quelle relative alla delicata questione della protezione dei dati, in ordine alle richieste di informazioni ai Comuni da parte dei registri dei tumori. Di conseguenza, la disposizione dovrebbe essere modificata in modo che solo il proprio registro dei tumori possa effettuare il confronto con i dati dei registri comunali degli abitanti.
Una soluzione alternativa potrebbe consistere nel confronto dei dati con quelli disponibili presso l'UST.
Art. 31 Delega di compiti
1Il Consiglio federale può delegare l’adempimento di compiti previsti dalla presente legge a organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato. Questo vale segnatamente per:
a. i compiti del servizio nazionale di registrazione dei tumori di cui agli articoli 14–21;
b. i compiti del Registro svizzero dei tumori pediatrici di cui all’articolo 22;
c. i compiti del garante di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera c.
2Il Consiglio federale sorveglia le organizzazioni e le persone incaricate dell’adempimento dei compiti.
3Le organizzazioni e le persone che adempiono compiti di cui al capoverso 1 hanno diritto a un’indennità per i compiti loro affidati. Il Consiglio federale disciplina la portata e le modalità dell’indennizzo.
Capoverso 1 lettera c
FMH chiede che il garante sia tassativamente scorporato dall’amministrazione federale.
Capoverso 3
SKKR, SCTO, SPOG e SwissPedNet sono molto favorevoli alla tenuta del Registro dei tumori pediatrici da parte della Confederazione e al relativo finanziamento, osservando come l’instabile situazione finanziaria abbia finora rappresentato una costante minaccia e ostacolato il suo regolare funzionamento e la sua evoluzione.
SFSM e SGMO fanno notare che anche le società specializzate per i registri della qualità andrebbero menzionate in questa disposizione.