Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/117: Disposizioni esecutive della legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 62 pagine
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1.Situazione iniziale
Il 30 settembre 2011, le Camere federali hanno adottato la legge federale sulla ricerca sull’essere umano (legge sulla ricerca umana, LRUm), che si fonda sull’articolo costituzionale recante lo stesso titolo (art. 118 b Cost.), approvato dal Popolo e dai Cantoni nel marzo 2010. Lo scopo della legge è di tutelare la dignità, la personalità e la salute dell’essere umano nella ricerca. Essa deve inoltre istituire condizioni quadro favorevoli alla ricerca sull'essere umano, contribuire ad assicurarne la qualità e garantirne la trasparenza. Le ordinanze relative alla legge sulla ricerca umana precisano tali disposizioni ove previsto nelle norme di delega corrispondenti o se necessario. Secondo l’articolo 65 LRUm, nell’emanare le disposizioni di esecuzione il Consiglio federale tiene conto segnatamente delle diverse minacce che i singoli campi di ricerca costituiscono per la dignità e la personalità, in particolare in relazione al disciplinamento dei requisiti scientifici, della responsabilità, della garanzia e delle procedure.
2.L‘indagine conoscitiva
Il 28 agosto 2012, il DFI ha avviato l’indagine conoscitiva sulle ordinanze relative alla legge sulla ricerca umana (LRUm), proseguita fino al 31 ottobre 2012. Complessivamente sono stati invitati a partecipare 140 destinatari. Sono pervenuti 109 pareri, tra i quali figurano quelli di 25 Cantoni (solo AR non ha inviato alcun parere) nonché della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità e della Comunità di lavoro delle commissioni d’etica cantonali (AGEK). Hanno inoltre preso posizione in particolare 31 istituzioni della medicina o della ricerca medica, 20 associazioni professionali, 13 istituti di formazione, 2 organizzazioni di protezione dei pazienti e 4 associazioni industriali. 4 partecipanti hanno rinunciato espressamente a formulare commenti sul contenuto (1 Cantone, 1 associazione industriale, 2 istituzioni della medicina). I partiti politici si sono tutti astenuti (cfr. 5.2 Panoramica statistica).
3.Sintesi dei risultati
In generale
In linea di massima, gli avamprogetti delle ordinanze hanno suscitato il consenso di tutti i partecipanti all’indagine conoscitiva: non vi è infatti stato alcun parere completamente contrario. Sono però poche le disposizioni che non sono state oggetto di osservazioni dettagliate. In particolare hanno destato attenzione le seguenti tematiche: informazione e consenso, responsabilità e garanzia, classificazione degli studi, notifiche, procedure (termini) e disposizioni transitorie.
I partecipanti hanno spesso difeso posizioni contrapposte sui seguenti aspetti:
densità normativa: sovraregolamentazione contro bisogno di ulteriori chiarimenti;
migliore tutela degli interessati contro maggior considerazione per gli interessi della ricerca; autonomia organizzativa cantonale contro provvedimenti di armonizzazione supplementari; garanzia della compatibilità del principio di milizia contro maggiore efficienza e
professionalità delle procedure.
Sono state spesso avanzate le seguenti richieste:
miglioramento della compatibilità con le normative internazionali (OCSE, UE);
miglioramenti in relazione alla struttura e alla leggibilità delle tre ordinanze, ad esempio riunendo le tre ordinanze in una sola;
disposizioni supplementari in relazione alla ricerca su persone particolarmente vulnerabili (in particolare in relazione al disciplinamento dell‘informazione).