Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/119: Rapporto del Consiglio federale sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ · 80 pagine

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Rapporto del Consiglio federale

sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+

Settore specialistico Effettivo regolamentare Effettivo reale Differenza

Concetto direttivo 20012010

Condotta 6 000 2 242 -63%

Aiuto alla condotta 20 000 10 598 -47%

Assistenza 35 000 20 628 -41%

Protezione dei beni 5 000 2 022 -59% culturali

Sostegno 29 000 28 570 - 1%

Logistica 10 000 10 945 +9%

Altri servizi 0 1 439

Totale 105 000 76 444 -27%

Tra i Cantoni sussistono grandi differenze per quanto concerne la disponibilità di personale per la protezione civile. Certi Cantoni di montagna hanno difficoltà a coprire il fabbisogno di personale, mentre altri Cantoni hanno effettivi in esubero e attribuiscono gran parte dei reclutati direttamente al personale di riserva. Queste differenze sono dovute sia al fatto che nei Cantoni di montagna vengono percentualmente reclutate più persone per l’esercito, sia alla mobilità dei giovani militi della protezione civile. I giovani che lasciano il loro Cantone (ad esempio per la formazione professionale), non sono più a sua disposizione. Di regola il servizio di protezione civile viene prestato nel Cantone di domicilio. D'intesa tra i singoli Cantoni è possibile attribuire militi della protezione civile anche a un Cantone che non sia quello di domicilio. Sembra però che questa possibilità venga ancora poco sfruttata.

Costituisce inoltre un problema il fatto che l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile termini all’età di 40 anni, mentre l’obbligo di prestare servizio militare, e quindi anche l’obbligo per gli inabili al servizio militare di versare la tassa d’esenzione, termina già all’età di trent’anni. Per i militi della protezione civile ciò significa che non possono più farsi computare, in vista di una riduzione della tassa d’esenzione, i giorni di servizio prestati dopo il 30° anno d’età.

3.1.5 Istruzione

L’istruzione nella protezione civile (compresi i corsi di ripetizione) compete fondamentalmente ai Cantoni. La Confederazione è responsabile dell’istruzione di base e del perfezionamento dei comandanti della protezione civile e dei loro sostituti, di determinati quadri, degli specialisti e del personale insegnante della protezione civile. Le basi didattiche unitarie vengono elaborate congiuntamente.

Dopo la revisione della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, per la singola persona soggetta all'obbligo di prestare servizio la