Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/119: Rapporto del Consiglio federale sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ · 80 pagine
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Rapporto del Consiglio federale
sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+
collaborazione tra i Cantoni e un’istruzione unitaria ed efficiente. Da parte loro i Cantoni sono dell’avviso che la Confederazione sia legittimata a emanare direttive soltanto se s’impegna anche finanziariamente, ossia se finanzia pure materiale al di fuori del settore NBC.
3.1.3 Organizzazione e strutture
I Cantoni e i Comuni, sulla base di un modello della Confederazione, definiscono autonomamente l’organizzazione e la struttura della protezione civile in funzione delle loro condizioni politiche e topografiche e dei loro pericoli specifici.
Nelle organizzazioni di protezione civile è in corso una centralizzazione. Sempre più organizzazioni di protezione civile sono organizzate a livello regionale, ossia comprendono più Comuni che costituiscono, per esempio sotto forma di consorzio, l’organizzazione regionale di protezione civile. Nei Cantoni più piccoli la protezione civile è spesso cantonalizzata, così che esiste un’unica organizzazione di protezione civile per tutto il Cantone. Attualmente circa il 10 per cento delle organizzazioni di protezione civile sono organizzate a livello cantonale, circa il 75 per cento a livello regionale e solo il 15 per cento a livello comunale (soprattutto grandi Comuni e città).
Si riscontra la stessa tendenza anche per quanto riguarda il numero delle organizzazioni di protezione civile e il numero di abitanti per i quali sono competenti. Il numero complessivo delle organizzazioni di protezione civile (OPC), è in diminuzione, in particolare perché le più piccole tendono a scomparire:
Organizzazione partner 2005 2006 2007 2008 20092010
Numero di OPC 425 388 386 385 373371
< 10 000 abitanti 42% 38% 36% 32% 31% 30% > 10 000 abitanti 58% 62% 64% 68% 69% 70%
L’unità più diffusa della protezione civile è la compagnia. In seguito alla crescente regionalizzazione aumentano le organizzazioni di protezione civile con struttura di battaglione.
3.1.4 Obbligo di prestare servizio, effettivi e reclutamento
Obbligo di prestare servizio e reclutamento
L'esercito e la protezione civile procedono congiuntamente al reclutamento. La procedura di reclutamento comprende l'informazione preliminare delle persone soggette all'obbligo di leva, una giornata informativa e il reclutamento vero e proprio. Poiché l’attribuzione all'esercito ha la priorità, per la protezione civile possono essere reclutate solo persone inabili al servizio militare.