Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/119: Rapporto del Consiglio federale sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ · 80 pagine

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Rapporto del Consiglio federale

sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+

Se basi d’appoggio cantonali già esistenti venissero trasformate in basi d’appoggio intercantonali, potrebbero essere utilizzate a livello cantonale, a livello sovraregionale o, con il coordinamento della Confederazione, anche a livello nazionale. Potrebbero quindi essere a disposizione dei Cantoni e della Confederazione come elementi di primo intervento o come elementi di riserva. In ogni caso occorrerà definire e armonizzare le prestazioni e il grado di prontezza delle basi d’appoggio della protezione civile.

3.2.3 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e finanziamento

I Cantoni saranno responsabili della protezione civile e dei suoi interventi sul loro territorio. Essi emaneranno le direttive ed elaboreranno i mandati di prestazione per le organizzazioni regionali e comunali di protezione civile. Ciò riguarderà soprattutto l’istruzione, la preparazione degli interventi, il materiale e l’infrastruttura. La protezione civile a livello cantonale e comunale rimarrà quindi in gran parte di competenza dei Cantoni. Ciò è in accordo con la sua gamma di compiti e interventi, incentrata sulla gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza. Alla Confederazione dovrà essere attribuita la competenza di verificare che gli interventi della protezione civile pianificati nei Cantoni siano conformi allo scopo e ai compiti della protezione civile. Ad essa incomberà anche la gestione del sistema centrale per i controlli nella protezione civile.

Per garantire l’interoperabilità della protezione civile a livello di Cantoni, la Confederazione continuerà a istruire tutti gli istruttori, i comandanti e altri specialisti da definire. Essa dovrà inoltre elaborare tutti i regolamenti di base e d'istruzione in collaborazione con i Cantoni. Continuerà inoltre a essere responsabile dei settori seguenti: elaborazione delle basi giuridiche e concettuali e dei piani per la protezione della popolazione, la protezione civile e la protezione dei beni culturali; informazione della popolazione in merito ai pericoli; elaborazione delle basi per la salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione; sviluppo ulteriore dei sistemi d’allarme e di comunicazione; realizzazione di un’infrastruttura nazionale per le comunicazioni; definizione delle misure preventive per gli eventi che competono alla Confederazione (per es. contaminazioni radioattive, rotture di sbarramenti idrici, conflitto armato).

Per quanto concerne il finanziamento della protezione civile rimane valido il principio del finanziamento da parte dell’organo competente. I Cantoni regolano il finanziamento delle organizzazioni regionali e comunali di protezione civile. Ciò vale soprattutto per il materiale d’intervento e l’equipaggiamento personale dei militi incorporati nelle organizzazioni di protezione civile e per l’equipaggiamento personale utilizzato nelle basi d’appoggio cantonali e intercantonali. Se più Cantoni creano basi d’appoggio congiunte, i costi vengono ripartiti tra i Cantoni associati. La Confederazione parteciperebbe al finanziamento dell’equipaggiamento e dell’esercizio delle basi d’appoggio intercantonali. Rimane da definire se la partecipazione debba avvenire tramite l’acquisto di determinato materiale (pesante o mobile) o mediante una chiave fissa di ripartizione dei costi.