Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/119: Rapporto del Consiglio federale sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ · 80 pagine

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Rapporto del Consiglio federale

sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+

3.2.2.2 Protezione civile a livello cantonale

I Cantoni sono responsabili della gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza sul loro territorio. Poiché nei prossimi anni la protezione civile sarà ulteriormente orientata alla gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza, la maggior parte delle persone tenute a prestare servizio di protezione dovranno essere attribuite alle organizzazioni regionali di protezione civile, in cui i militi della protezione civile saranno organizzati, istruiti ed equipaggiati secondo le esigenze come «soccorritori in caso di catastrofe». Le strutture organizzative saranno definite dai Cantoni. Possibili compiti saranno la gestione dei danni causati da sinistri naturali, l’assistenza, l’aiuto alla condotta, la logistica, il supporto alle organizzazioni partner e altri compiti in funzione delle particolarità cantonali.

Gli elementi di rapido intervento della protezione civile dovranno raggiungere il luogo dell'intervento entro circa sei ore (per es. per il salvataggio, la lotta contro i sinistri, l’aiuto alla condotta e l’assistenza), mentre gli elementi del secondo scaglione nel giro di qualche giorno (per es. per il supporto alle altre organizzazioni partner, per lavori di ripristino ecc.). Questi ultimi garantiscono la capacità di resistenza per diverse settimane o mesi.

Al di fuori del contesto di catastrofi e situazioni d’emergenza, la protezione civile dovrà essere in grado di appoggiare le organizzazioni partner della protezione della popolazione anche in caso di eventi d’ampia portata, in particolare mediante l’aiuto alla condotta e con prestazioni logistiche. Si tratterà in particolare di appoggiare i pompieri, per esempio dando loro il cambio dopo una certa durata d’impiego (aumento della capacità di resistenza), così da liberarli e, dopo il ristabilimento, rimetterli rapidamente a disposizione come mezzo di primo intervento.

Gli interventi di pubblica utilità della protezione civile devono essere conformi allo scopo e ai compiti della protezione civile. È necessario verificare la prassi d’autorizzazione e definire criteri unitari. La competenza di vigilanza in materia deve essere attribuita alla Confederazione.

3.2.2.3 Basi d’appoggio cantonali della protezione civile

Per fornire prestazioni particolari e concretizzare le priorità operative, i Cantoni possono creare, autonomamente, in collaborazione bilaterale o nell’ambito di concordati, basi d’appoggio cantonali della protezione civile. Il profilo di queste basi d’appoggio cantonali comprende tra l’altro le prestazioni seguenti: salvataggio, gestione dei danni causati da sinistri naturali e appoggio alle organizzazioni partner della protezione della popolazione. Ciò include ad esempio il supporto durante le operazioni di salvataggio nelle macerie o interventi complessi di lotta contro i danni causati da sinistri naturali. Queste basi d’appoggio permettono inoltre ai Cantoni di soddisfare anche altre esigenze, per esempio di assistere le squadre di soccorso alpino, i care team o le unità d’intervento in caso di eventi NBC. Gli elementi di rapido intervento delle basi d’appoggio cantonali giungono sul posto entro poche ore, mentre gli elementi del secondo scaglione nel giro di qualche giorno.