Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/119: Rapporto del Consiglio federale sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ · 80 pagine
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Rapporto del Consiglio federale
sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+
prestati può essere accordata solo fino a questo limite d’età. Per il futuro sarà quindi esaminata la possibilità di computare i giorni di servizio prestati dai quadri e da singoli specialisti dopo i 30 anni. Si tratterà di trovare una soluzione che consenta di limitare al massimo gli oneri amministrativi.
Effettivi
Oggi gli effettivi della protezione civile sono complessivamente troppo elevati. L'odierno quadro delle minacce e dei pericoli e il modello delle basi d'appoggio permettono e richiedono una riduzione dell’effettivo totale attuale di 143 000 militi (personale di riserva compreso). Si tratta di adeguare gli effettivi alle ipotesi in merito ai pericoli e agli scenari in materia di rischi nonché alle esigenze dei Comuni, dei Cantoni e della Confederazione. Oltre ad abbassare il limite d'età dell’obbligo di prestare servizio, occorrerà anche abolire il personale di riserva.
Gli effettivi delle organizzazioni regionali e comunali di protezione civile dipendono dalle ipotesi in merito ai pericoli e dalle particolarità delle Regioni o dei Comuni in questione. Devono essere definiti in modo che i compiti affidati possano essere svolti in modo efficiente. Inoltre gli effettivi delle organizzazioni regionali vengono impiegati per il potenziamento. Le quote annuali di attribuzione fissate per il reclutamento devono permettere soprattutto ai piccoli Cantoni di raggiungere gli effettivi minimi necessari per adempiere il mandato di prestazione della protezione civile.
I Cantoni fissano gli effettivi necessari per le basi d’appoggio intercantonali in funzione delle loro esigenze. La definizione degli effettivi dovrà basarsi soprattutto sulle analisi cantonali dei pericoli.
3.2.5 Istruzione
I Cantoni saranno responsabili dell’istruzione di base dei membri delle organizzazioni regionali e comunali di protezione civile e delle basi d’appoggio intercantonali della protezione civile nonché dell’istruzione dei quadri, esclusi i comandanti e certi quadri e specialisti. I corsi di ripetizione avranno luogo sotto la responsabilità e la direzione dei quadri del pertinente livello. Per garantire un’unità di dottrina e l’interoperabilità, la Confederazione emanerà le direttive per un controlling adeguato dell’istruzione e disciplinerà la procedura d’autorizzazione per i corsi di ripetizione. I Cantoni dovranno poi applicare queste direttive tenendo conto delle loro peculiarità.
La Confederazione è responsabile delle direttive legali concernenti l’istruzione nella protezione civile e delle relative norme d’esecuzione. Per garantire l’interoperabilità a livello nazionale, la Confederazione dovrà elaborare tutti i documenti di base per l’istruzione destinati ai Cantoni. Ai fini dell’interoperabilità, dell’efficienza e del calcolo dei costi, la Confederazione dovrà istruire anche i comandanti e certi quadri e specialisti delle basi d’appoggio intercantonali e delle organizzazioni regionali e comunali di protezione civile. I moduli d’istruzione della Confederazione sono aperti anche alle organizzazioni partner.