Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/119: Rapporto del Consiglio federale sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ · 80 pagine
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Rapporto del Consiglio federale
sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+
I Cantoni si assumono i costi per le catastrofi e le situazioni d’emergenza che si verificano sul loro territorio, mentre la Confederazione si assume i costi supplementari per la gestione delle catastrofi e delle situazioni d’emergenza che per la loro portata esigono un coordinamento federale nonché i costi derivanti da un conflitto armato, un aumento della radioattività, un’emergenza presso un impianto d’accumulazione, un'epidemia o un’epizoozia. Concretamente la Confederazione si assume58: i costi derivanti dal reclutamento dei militi di protezione civile, dall’istruzione che è tenuta a organizzare, dagli interventi dei militi della protezione civile chiamati in servizio dal Consiglio federale (per es. interventi di pubblica utilità a livello nazionale); i costi supplementari per gli impianti di protezione e i rifugi per i beni culturali (realizzazione, rinnovamento, soppressione, contributi forfettari per la prontezza operativa degli impianti di protezione); i costi risultanti dalla partecipazione della protezione civile ai costi dell’infrastruttura di comunicazione Polycom; i costi per gli apparecchi radio della protezione civile, i sistemi per dare l’allarme alla popolazione (Polyalert), l’equipaggiamento e il materiale degli impianti di protezione nonché il materiale standardizzato della protezione civile (attualmente il materiale di protezione NBC).
3.2.4 Obbligo di prestare servizio, reclutamento e effettivi
Obbligo di prestare servizio e reclutamento
Unitamente alla questione dell’eventuale adeguamento del sistema dell’obbligo nazionale di prestare servizio dovrà essere esaminata la possibilità di valorizzare maggiormente l’obbligo di prestare servizio di protezione civile, anche se il reclutamento per l’esercito continua ad avere la priorità. Finora era possibile reclutare per la protezione civile soltanto persone inabili al servizio militare. Con il futuro orientamento della protezione civile, l’importanza e la complessità dei compiti e delle prestazioni aumenteranno a tal punto che anche gli effettivi della protezione civile dovranno essere sistematicamente finalizzati alle esigenze e ai compiti da svolgere. In particolare il sistema delle basi d’appoggio, orientato a compiti specifici, richiederà personale adeguatamente istruito e pronto all’impiego. La rivalorizzazione dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile si prefigge inoltre di rilanciare l’immagine della protezione civile, finora spesso considerata come un servizio di seconda categoria.
Per ridurre gli effettivi della protezione civile, ma anche per ragioni d’equità, il limite d’età per prestare servizio dovrà essere fissato, come nell’esercito, a 30 anni per i militi della truppa, a 42 anni per i quadri e a 50 anni per i comandanti. Come per l’esercito, sarà possibile prestare servizio volontario oltre il limite d’età previsto e in particolare impiegare i quadri professionisti nelle organizzazioni di protezione civile fino all’età del pensionamento. Attualmente la tassa d’esenzione deve essere versata fino all’età di 30 anni, così che la riduzione in funzione dei giorni di servizio
58 Articolo 71 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.