Progetto
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine
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Allegato 2 (art. 10)
Requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici (con o senza autorizzazione)
Osservazioni preliminari
A. Le superfici e i volumi indicati rappresentano sempre la dimensione minima del parco. I parchi non possono essere di dimensioni
inferiori neppure se vi è tenuto un numero di animali (n) inferiore a quello indicato nelle tabelle. I parchi divisori che non rispondono completamente ai requisiti minimi possono essere utilizzati soltanto per la detenzione a breve termine.
B. Le tabelle indicano il numero massimo di animali adulti nel parco con le misure minime. Nello stesso parco possono essere tenuti
anche gli animali giovani. Per i rettili e gli anfibi, la dimensione minima è definita in funzione dell‟esemplare più grande presente nel parco. Il fabbisogno ulteriore di spazio è definito in base alla taglia degli altri animali.
C. Se in un unico parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio nello stesso modo, per calcolare le superfici e i volumi occorre
tenere conto della specie con le esigenze maggiori di spazio minimo. Le superfici e i volumi per ogni altro animale della stessa specie e per gli animali delle altre specie devono essere aggiunte sulla base di quanto previsto “per ogni animale in piu”.
D. Se in un parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio in modo diverso, nel volume previsto dal presente allegato per la specie
che necessita di maggiore spazio possono essere tenute anche le altre specie, senza dover aumentare lo spazio.
E. Per le specie che hanno particolari esigenze, ad esempio per quanto concerne l‟umidità dell‟aria, la temperatura, le caratteristiche del
suolo o l‟alimentazione, occorre tenere conto di tali esigenze anche se nella tabella non vi è alcuna indicazione in merito.
F. Nel caso di specie per le quali è prescritto un parco esterno si può rinunciare a tale requisito a condizione di tenere conto in altro modo
delle esigenze della specie interessata, p. es. aprendo finestre o porte e soffitti scorrevoli così da lasciare entrare, in presenza di un‟adeguata temperatura, la luce diretta del sole e illuminando il parco con una luce artificiale che equivalga qualitativamente a quella