Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 2 pagine
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Dipartimento federale dell’economia DFE
Ufficio federale di veterinaria UFV
Note esplicative relative alla modifica dell’ordinanza dell’UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1)
I. Situazione iniziale e obiettivi
In seguito alla revisione dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), è necessario adeguare anche le disposizioni dell’ordinanza dell’UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1). Le presenti modifiche sono dunque strettamente legate alla revisione dell’OPAn e aiutano a migliorarne l’esecuzione.
II. Spiegazioni relative alle singole disposizioni
Titolo dell’ordinanza
L’attuale titolo d’ordinanza ingloba gli animali da reddito e gli animali domestici. Questi due termini vengono definiti nell’OPAn. La definizione di animale domestico descrive lo stato di addomesticamento, la definizione di animale da reddito o da compagnia il tipo di utilizzazione. Gli animali da reddito e gli animali da compagnia sono dunque di regola animali domestici. Il titolo dell’ordinanza deve dunque essere modificato in funzione di questa classificazione.
L’ordinanza cita determinati animali domestici che sono essenzialmente tenuti in qualità di animali da reddito (cfr. art. 1). Tuttavia, i cavalli, i conigli, i lama e gli alpaca non vengono tenuti soltanto come animali da reddito, bensì spesso anche come animali da compagnia. L’ordinanza deve essere applicabile anche in quest’ultimo caso. Il titolo dell’ordinanza tiene ora conto di questa precisazione. Il termine di animali domestici è troppo ampio e comprenderebbe quindi anche cani, gatti ecc.
Titolo prima dell’articolo 7a
Sezione 3: Uscita
È stata creata una nuova sezione volta a definire le misure da rispettare per le uscite degli animali.
Articolo 7a Aree d’uscita dotate di recinti elettrici
La presente modifica è una conseguenza dell’adeguamento dell’articolo 35 OPAn. L’articolo 35 capoverso 5 OPAn (nuovo) fissa le condizioni da rispettare per poter